L'amministratore di Condominio revocato senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno
08 Aprile 2021
È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7874/21, depositata il 19 marzo.
Il Tribunale di Palermo accoglieva solo in parte l'appello di una condomina contro la sentenza del Giudice di Pace, affermando che all'appellante, ex amministratrice di un Condominio, spettasse solo il saldo del compenso fino all'esaurimento del rapporto e non anche il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1725 c.c., norma inapplicabile al recesso in materia di professioni intellettuali in quanto disciplinato dall'art. 2237 c.c..
La condomina ricorre in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2237 e 1725 in relazione all'art. 1229 c.c., sostenendo che al rapporto tra Condominio e amministratore non possa applicarsi l'art. 2237 c.c., in quanto norma attinente al contratto d'opera intellettuale e dovendosi assimilare l'amministratore condominiale ad un mandatario con rappresentanza.
La Corte di Cassazione enuncia a riguardo il seguente principio di diritto: «l'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, primo comma, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico».
Per questi motivi la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese processuali.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |