Decreto istitutivo della commissione che ha redatto la Tabella delle menomazioni inserita nello schema di DPR
12 Aprile 2021
Nel focus comparso su questa rivista il primo marzo scorso, il dr. Pasquale Malandrino ed io avevamo già commentato la bozza di DPR evidenziando – per quanto riguarda la tabella delle menomazioni che è inserita nel documento – diversi aspetti critici e lo stesso hanno fatto altri autori che hanno scritto sullo stesso argomento [Progetto di DPR con tabelle per la valutazione del danno biologico 0-100%: SIMLA scrive al MISE, Progetto DPR e nuove tabelle: interviene la Triveneta, Tabella delle menomazioni da 10 a 100 punti di invalidità: commento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, Le misteriose nuove tabelle di valutazione e liquidazione del danno biologico - Simla (simlaweb.it)]. Uno degli aspetti critici che ha visto tutti concordi, era la mancanza di informazioni su chi aveva redatto la tabella, quale il criterio di designazione della commissione e, non da ultimo, quale il mandato che questa commissione aveva avuto.
Nei giorni scorsi, il lavoro certosino di ricerca del dr. Andrea Caolino, Segretario della Associazione Felsinea di Medicina Legale (AFMEL) ha portato alla luce un nuovo documento (si tratta di un Decreto a firma del dr. Claudio D'Amario, Direttore Generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute) che ha reso possibile colmare le informazioni che mancavano. Il documento è stato reso disponibile sul sito della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA), con un immediato commento del dr. Franco Marozzi (https://www.simlaweb.it/ddg-ministero-della-salute-13-3-18-per-istituzione-di-gruppo-tecnico-tabelle-menomazioni/). I nomi dei componenti la commissione ora li conosciamo e non è certo mia intenzione – né ne avrei in alcun modo titolo – esprimere un qualsiasi commento sulla competenza dei professionisti designati.
Mi sembra invece più interessante entrare nel merito degli altri due aspetti che oggi sono stati resi noti, ossia il criterio di designazione della commissione e, soprattutto, il mandato che le è stato dato.
Prima dei quattro articoli che compongono il decreto, vi sono tredici premesse. Le prime nove ricostruiscono, a partire dalla legge n. 57 del 2001, il succedersi dei provvedimenti che hanno portato alla istituzione delle due precedenti commissioni, quelle istituitesi con Decreto del Ministro della Sanità (all'epoca era ancora questo il nome) e che hanno portato alla predisposizione di due distinte tabelle: quelle delle menomazioni comprese fra l'1% ed il 9%, approvate con decreto 3/7/2003 e pubblicate sulla GU dell'11 settemnre dello stesso anno (da allora quindi vigenti ed operative sia per i danni da circolazione stradale, sia, per effetto della legge Balduzzi prima e della legge Gelli Bianco poi, anche per la Responsabilità Sanitaria) e quelle delle menomazioni comprese fra il 10% ed il 100% che, benché consegnate nel 2005 all'allora ministro della Salute Onorevole Storace, al contrario non sono state mai approvate, nonostante siano state più volte proposte da istituzioni (anche alcuni Consigli dei Ministri) dei governi succedutisi da allora ad oggi. In queste premesse viene ricordato anche che in una di queste occasioni, segnatamente nel 2011, si espresse anche il Consiglio di Stato sulla loro adeguatezza. A me risulta che furono richieste alcune minime modifiche poi effettuate, nonostante le quali però la tabella nemmeno venne alla luce. Alla decima premessa viene dato atto che il Direttore Generale ha esaminato i lavori di queste due commissioni, mentre alla undicesima e dodicesima, propone delle considerazioni, ciascuna delle quali merita uno specifico commento. L'undicesima premessa recita: “RITENUTO NECESSARIO l'adeguamento delle suddette tabelle alla luce delle nuove evidenze scientifiche e dei nuovi criteri dei sistemi di classificazione internazionali e dei manuali diagnostici e statistici, mediante l'aggiornamento del lavoro delle precedenti Commissioni
Non so cosa il DG avesse in mente quando scriveva delle “nuove evidenze scientifiche e dei nuovi criteri dei sistemi di classificazione internazionali e dei manuale statistici”. Se infatti si tiene conto che ogni sistema tabellare (non solo le tabelle di cui discutiamo, ma anche quelle che nel mondo sono più diffuse, comprese quelle della American Medical Association) è basato fondamentalmente sulla elencazione/descrizione di condizioni menomative alle quali corrispondono indicazioni numeriche e su una serie di criteri che consentono di derogare da queste indicazioni quando non si adattano allo specifico caso in esame, diviene davvero difficile comprendere in che modo l'evoluzione della scienza e nuovi sistemi classificativi o manuali statistici, possano far mutare le indicazioni di fondo che una tabella dovrebbe dare, quelle cioè indispensabili ad evitare che, di fronte alla stessa menomazione, professionisti diversi adottino criteri valutativi diversi. L'impatto menomante sulle attività di vita quotidiana che possono determinare, ad esempio, la perdita della funzione di un occhio, una anchilosi di ginocchio, la perdita di un tratto di intestino o una insufficienza renale con necessità di dialisi, tende a rimanere fondamentalmente statico nel tempo soprattutto perché si tratta di valori numerici attribuiti con un criterio sostanzialmente convenzionale, che non è mai stato frutto di studi mirati, tali da consentire di dare una evidenza scientifica del perché la perdita della funzione visiva di un occhio debba essere stimata nel 28% e non nel 27% o nel 29%. Mi pare peraltro che, esaminando la tabella che la Commissione ha alla fine elaborato, non emerga nulla di tutto ciò. Unica modifica doverosa, era adeguare la tabella 10-100 elaborata dalla precedente commissione alla successiva introduzione di un più aggiornato “manuale diagnostico”, quello relativo alle malattie psichiatriche, nel frattempo passato dalla III e IV alla V edizione. E questo in effetti la Commissione lo ha fatto.
Segue la dodicesima premessa: RITENUTO OPPORTUNO inoltre effettuare una revisione congiunta sia della tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese fra 1 e 9 punti di invalidità di cui al DM 3 luglio 2003, attualmente vigente, che della tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica compresa tra 10 e 100 punti di cui allo schema di regolamento… del 6 febbraio 2018, al fine di aggiornare e armonizzare i criteri di risarcimento del danno sia per lesioni di lieve entità che per quelle di non lieve entità”.
In realtà non mi risulta che la tabella delle menomazioni comprese fra 1 e 9 punti di invalidità, quella che aveva previsto la legge n. 57/2001 e che, per quanto riguarda la parte relativa alle menomazioni rientranti in questa categoria di danni, sia mai stato previsto da alcuna norma dovesse essere modificata né per quanto riguarda la parte relativa ai valori economici né per quanto attiene quella relativa alle menomazioni. E se è vero che le premesse alle tabelle 1-9 recavano alla fine l'indicazione ad eventuali aggiornamenti futuri, questi comunque avrebbero dovuto essere disposti da norme di legge. Era invece doveroso armonizzare le indicazioni (sia quelle economiche, sia quelle medico-legali) date dalla tabella 1-9% con quella delle menomazioni che comportano invalidità fra il 10% ed il 100%, operando però su questa seconda tabella, cosa che, in realtà, era stata puntualmente fatta dalla commissione istituita nel 2004. Anche comunque riguardo a questa esigenza del DG, non mi pare che la commissione abbia rispettato il mandato, anzi, come il dr. Malandrino ed io abbiamo già avuto modo di segnalare nel nostro focus dell'1/3/2021, alcune delle modifiche proposte entrano in conflitto con le indicazioni della tabella 1-9 ottenendo l'effetto opposto della armonizzazione.
Terminate le premesse, il DG DECRETA:
“E' istituito … il gruppo tecnico per l'aggiornamento delle tabelle delle menomazioni all'integrità psico-fisica previste dagli articolo 138 e 139 dal D.Lgs 205/2009…. con il compito di effettuare una revisione e aggiornamento della specifica tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità attualmente vigente e della specifica tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica compresa fra 10 e 100 punti di invalidità, di cui allo schema di regolamento inviato dal Ministero dello sviluppo economico il 6 febbraio 2018”.
A commento, non posso che ribadire le osservazioni già fatte: per quanto di mia conoscenza, alla data del 13 marzo 2018 quando è stato emanato questo decreto direttoriale, (ma in verità mi risulta che ancora oggi sia così) non esisteva alcuna norma che prevedesse una riforma/modifica delle tabelle economiche e medico legali dei danni compresi fra 1 e 9 punti di invalidità ed in ogni caso la Commissione, salvo che per le lesioni dentarie, non ha proposto alcuna modifica alla precedente tabella. Per quanto riguarda invece il lavoro della Commissione sulla tabella 10-100, rimando ancora una volta a quanto avevo già scritto subito dopo che era stata resa pubblica la bozza di Decreto introduttivo di questo strumento legislativo. |