Se nessuna delle parti provvede ad attivare la procedura di mediazione, l'opposizione al decreto ingiuntivo è improcedibile

Redazione scientifica
09 Aprile 2021

L'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.

Sul tema la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 8015/21, depositata il 22 marzo.

Il Tribunale di Vasto concedeva il termine per l'attivazione della procedura di mediazione tra una banca e due suoi clienti, ma nessuna delle due ha provveduto. Di conseguenza il giudice di primo grado dichiarava improcedibile l'opposizione dei due clienti nei confronti del decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale su istanza della banca, dichiarando inoltre che l'onere di proporre mediazione spettava agli ingiunti, i quali non lo avevano assolto.

La Corte d'appello, su ricorso dei due ricorrenti che lamentavano di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, confermava la decisione del primo giudice.

I due ingiunti ricorrono quindi in Cassazione ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettasse a loro basandosi solo sul precedente giurisprudenziale, peraltro non seguito dalla maggior parte dei giudici di merito e sostenendo che l'attivazione della procedura spettasse all'opposto, in quanto secondo il d.lgs. 28/2010 la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che chi agisce in giudizio ha interesse di avviare la suddetta procedura.

Nel caso di specie nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione e dunque è stata correttamente pronunciata l'improcedibilità.

Le Sezioni Unite hanno già chiarito che «le disposizioni del d.lgs. 28/2010 sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile».

Ne consegue che, nel caso di specie, la decisione di dichiarare improcedibile l'opposizione è conforme a diritto e l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente.

Per questi motivi la Suprema Corte rigetta il ricorso, compensa le spese processuali.

Fonte: Ilprocessocivile.it

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