Contributo unificato e imposta fissa di registrazione: indicazioni dalla Cassazione per il pagamento telematico

Redazione scientifica
13 Aprile 2021

Posto che il Portale dei pagamenti telematici prevede due soli campi dedicati a “contributo unificato” e “diritti di cancelleria”, per i procedimenti dinanzi alla Corte di legittimità gli avvocati possono aggregare in un'unica voce i due versamenti relativi a contributo unificato e imposta fissa di registrazione, sommando le relative cifre.

La Corte di Cassazione ha diramato una nota in tema di pagamento telematico del contributo unificato e dell'imposta fissa di registrazione. L'art. 13, comma 2-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevede infatti, per i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, oltre al contributo unificato e alla somma di 27 euro di cui all'art. 30, l'ulteriore versamento dell'importo di 200 euro pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Si è però posto il problema dovuto al fatto che il Portale dei pagamenti telematici prevede due soli campi dedicati a “contributo unificato” e “diritti di cancelleria”. Per questo motivo e in attesa delle necessarie modifiche al sistema, la Corte invita gli avvocati «ad aggregare i due versamenti che hanno lo stesso codice (contributo unificato e imposta fissa di registrazione), aggiungendo all'importo del contributo unificato dovuto, l'importo di 200,00 euro».

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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