Fallimento di s.r.l. e mala gestio: sì alla liquidazione equitativa del danno, no alla duplicazione di risarcimento
13 Aprile 2021
Il caso. Il fallimento di una s.r.l. aveva citato in giudizio i soci e amministratori affinché fosse accertata la loro responsabilità nella produzione del dissesto economico dell'ente e perché fossero condannati al risarcimento del danno. Il Tribunale e la Corte d'Appello riconoscevano la responsabilità dei convenuti, per non aver posto in liquidazione la società al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 2484, comma 4, c.c. (perdita di capitale sociale) e per aver posto in essere condotte distrattive di attività patrimoniale in favore di altra società di famiglia. Considerato che per la tipologia di condotte distrattive non era possibile un'esatta quantificazione del danno, questo venne liquidato in via equitativa e determinato nella misura corrispondente alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare al momento della dichiarazione di fallimento, pari ad euro 514.963,79. Veniva poi riconosciuto a titolo risarcitorio anche l'importo di euro 314.995,54 derivante dalla compensazione contabile tra il credito della società dei confronti di un socio e l'assegnazione a questo dell'utile di esercizio dell'anno 2002. Veniva quindi promosso ricorso per Cassazione dai soci, i quali, tra gli altri motivi, ritenevano illegittima sia la liquidazione equitativa del danno sia l'inclusione in esso anche dell'importo di euro 314.995,54 risolvendosi ciò in una duplicazione del danno.
La liquidazione equitativa del danno. La Corte di Cassazione conferma la pronuncia impugnata con riferimento al profilo delle modalità di liquidazione del danno. Richiamando Cass. S.U. n. 9100/2015, si afferma che in tema di azione di responsabilità per malagestio ex art. 146, comma 2 l. fall., il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, precisando che tale criterio può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa del danno, cui può farsi ricorso quando l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. Ebbene, nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva correttamente applicato i predetti principi: a) aveva individuato le condotte che avevano determinato la perdita patrimoniale; b) aveva giustificato la liquidazione equitativa con la specificità delle dette condotte e con l'insufficienza della documentazione contabile che gli amministratori avevano reso disponibile per il fallimento.
La decisione della Corte. La Corte, tuttavia, accoglie il settimo motivo del ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di restituzione avente ad oggetto la somma di euro 314.995,54. Si osserva, in particolare, che ove il danno derivante dalle condotte degli amministratori sia quantificato nello sbilancio fallimentare (cioè nella misura pari alla differenza tra il passivo e l'attivo patrimoniale della società all'indomani della dichiarazione di fallimento) non è possibile valorizzare, quale ulteriore voce del pregiudizio sofferto dall'ente, l'illegittima sottrazione delle somme corrispondenti agli utili non distribuiti ai soci, in quanto la differenza tra il passivo e l'attivo sociale (che assurge a criterio di liquidazione del danno) già comprende tale perdita.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |