Irreperibilità relativa del contribuente e prova indefettibile del perfezionamento della notifica

La Redazione
16 Aprile 2021

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima». Così le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/21.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10012/21, sono state chiamate ad esprimersi su una fattispecie di “irreperibilità relativa”.

«In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».

Nel caso di specie un contribuente impugnava la cartella di pagamento per imposte sui redditi lamentando la irritualità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici.

La notifica veniva effettuata direttamente dall'ente impositore mediante il servizio postale non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della temporanea assenza del notificatario.

Il contribuente replica sostenendo di non aver mai ricevuto la “raccomandata informativa” dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD). Il ricorrente sostiene inoltre che sia onere dell'Agente della riscossione produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto impositivo notificando, l'attestazione dell'Agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa.

Per i Giudici di merito però le doglianze sono infondate.

Dopo un'accurata disamina effettuata dai Supremi Giudici, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che un punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario possa essere raggiunto confermando l'orientamento di legittimità secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data dall'Agente della riscossione mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”, «trattandosi di onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento».

Secondo il Collegio, sempre «la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria […] che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a definitivo».

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