Danni da emotrasfusione: dal risarcimento dovuto dal Ministero della salute va detratto l’indennizzo ex l. n. 210/1992

Redazione Scientifica
20 Aprile 2021

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno da contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 deve essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, nel caso in cui sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato/determinabile nel suo preciso ammontare.

Un paziente, che aveva contratto i virus dell'HCV durante una trasfusione, otteneva il risarcimento dal Ministero della Salute e, per la medesima causa, anche l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, corrisposto in ratei annui. Il Ministero chiedeva al Tribunale che tale beneficio venisse compensato con il risarcimento, trovando i due emolumenti il loro fondamento nel medesimo titolo, anche quanto all'ammontare dell'indennizzo ancora da percepire.
Il Tribunale accoglieva questa tesi, operando la compensatio lucri cum damno sull'intero indennizzo ex legge 210 del 1992, compresi dunque i ratei non ancora percepiti in quel momento.
La Corte di appello, adita dal danneggiato, riduceva invece la compensazione alle somme effettivamente percepite fino a quel momento.
Avverso la decisione ricorre il Ministero, ritenendo che la compensazione debba riguardare l'intera somma riconosciuta a titolo di indennizzo ex l. n. 210/1992 e non solo i ratei percepiti al momento della pronuncia, ricavando questa conclusione dal principio secondo cui la compensazione serve ad evitare arricchimenti ingiustificati del danneggiato che invece si verificherebbero se fossero esclusi i ratei da percepire in futuro.

La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum".
Pertanto, prosegue la Corte, «le somme da percepire in futuro sono somme comunque riconosciute, e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, e vanno comprese quindi nel calcolo della compensazione (Cass. 31543/ 2018)».
Chiarito ciò, il ricorso viene accolto.

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