Danni da emotrasfusione: dal risarcimento dovuto dal Ministero della salute va detratto l’indennizzo ex l. n. 210/1992
20 Aprile 2021
Un paziente, che aveva contratto i virus dell'HCV durante una trasfusione, otteneva il risarcimento dal Ministero della Salute e, per la medesima causa, anche l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, corrisposto in ratei annui. Il Ministero chiedeva al Tribunale che tale beneficio venisse compensato con il risarcimento, trovando i due emolumenti il loro fondamento nel medesimo titolo, anche quanto all'ammontare dell'indennizzo ancora da percepire.
La Cassazione, ritenendo fondato il ricorso, ricorda che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum". |