Società cancellata: l'impugnazione della sentenza va notificata ai soci

Francesco Spina
28 Aprile 2021

Successivamente alla cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, la notifica dell'impugnazione avverso la sentenza emessa nel giudizio nel quale la società cancellata era parte deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci...
Massima

In tema di contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso.

Il caso

Con sentenza n. 442/48/2013, depositata in data 27.11.2013, non oggetto di notifica, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una s.r.l..

Nell'occasione la CTR confermava la decisone di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto dalla società di capitali avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Ufficio aveva contestato maggiori ricavi per l'anno d'imposta 2001.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a un motivo.

Il ricorso era fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, comma 2, e dell'art. 380-bis1 c.p.c., introdotti dall'art. 1-bis del DL 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016 n.197.

Si evidenzia che la società a responsabilità limitata provvedeva ad iscrivere nel registro delle imprese la propria cancellazione dal registro stesso alcuni mesi dopo la sentenza di secondo grado, ad essa favorevole, resa dalla Commissione tributaria regionale della Campania.

Successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, era notificato ricorso per cassazione alla società ormai cancellata.

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per Cassazione notificato alla società (anziché agli ex soci di essa), successivamente all'estinzione della predetta, per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa nel caso in esame, verte nello stabilire se successivamente alla cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, la notifica dell'impugnazione (nella fattispecie, del ricorso per cassazione) avverso la sentenza emessa nel giudizio nel quale la società cancellata era parte, debba essere effettuata, a pena di inammissibilità, nei confronti dei soci di essa.

Le soluzioni

Prima di fornire soluzione alla questione giuridica in premessa, occorre una breve disamina degli istituti coinvolti.

A mente del comma 1 dell'art. 2495 cod. civ. (“Cancellazione della società”), approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il principio informatore della novella in materia di cancellazione di società di capitali è che l'iscrizione della cancellazione della società al registro delle imprese, eventualmente disposta d'ufficio ex art. 2490, ha efficacia costitutiva e comporta l'estinzione della società (v. Cass., S.U., 4062/2010; Cass., S.U., 4061/2010; Cass., S.U., 4060/2010), restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.

Nell'ambito delle società di capitali la pubblicità così realizzata, quindi, ha natura costitutiva.

Prendendo le mosse dalle conclusioni cui erano giunte nelle sentenze del 2010, tre anni dopo le Sezioni Unite hanno affrontato il conseguente problema degli effetti della cancellazione sui rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.

Sul punto il Giudice di Legittimità ha affermato che “..qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio..” (v. Cass., S.U., 6072/2013, Cass., S.U., 6071/2013, Cass., S.U., 6070/2013), in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato (v. anche v. Ris. AE n. 77/E del 27/7/2011).

Con riferimento ad eventuali residui attivi, la vicenda di tipo successorio determina il trasferimento ai soci (v. Tribunale Bari, 13/03/2014, n.1355), in regime di «contitolarità o comunione indivisa», dei diritti e dei beni non liquidati (v. Cass. 20358/2015).

Venuto meno il vincolo sociale, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti, torna ad essere direttamente imputabile a coloro che, della società, costituivano il sostrato personale (v. CTR Toscana Firenze 2194/13/2016).

Per quanto concerne le liti pendenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, esse vengono interrotte ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c. dal momento in cui l'evento interruttivo è stato dichiarato o fatto constare nei modi di legge (v. Cass. 20840/2018).

In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie in forza del principio della cosiddetta stabilizzazione processuale del soggetto estinto, stante la regola dell'ultrattività del mandato alle liti (il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse mai verificato).

Laddove l'evento interruttivo determinato dall'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non venga fatto constare nel corso del giudizio, o intervenga quando non sia più possibile farlo emergere, a pena d'inammissibilità l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società deve provenire dai soci o essere indirizzata nei confronti di questi, quali successori della società.

Infatti, la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso (v. Cass.. 29251/2018).

Del pari è inammissibile il Ricorso per Cassazione proposto da una società di persone già cancellata dal registro delle imprese, in quanto da considerarsi non più esistente giacché la cancellazione priva non solo di legittimazione di interesse all'impugnazione, ma anche del potere di conferire procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità (v. Cass. 6780/2016).

Ciò premesso e tornando al caso in premessa, una società a responsabilità limitata provvedeva a iscrivere nel registro delle imprese la propria cancellazione dal registro stesso alcuni mesi dopo la sentenza, ad essa favorevole, resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, l'Ente Impositore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, notificando il gravame alla società ormai cancellata.

La Suprema Corte dichiarava l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato successivamente all'estinzione della società per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese (v. Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-03-2021, n. 5605).

Conclusioni

Come sopra detto, l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società, ha effetto costitutivo, in quanto il legislatore stesso dispone espressamente, quale effetto di essa, l'estinzione della società che si riverbera non soltanto nell'ambito dei rapporti sostanziali della società cancellata, attivi o passivi, che vengono imputati in capo ai soci in ragione delle relative quote di partecipazioni, ma anche sul piano processuale ove la società cancellata diviene priva della capacità di stare in giudizio.

Diretto corollario di tale circostanza, è l'automatico trasferirsi della legittimazione sostanziale e processuale, sia attiva sia passiva, in capo agli ex soci.

La peculiarità del caso specifico attiene al fatto che l'evento estintivo del soggetto che era parte del rapporto processuale – conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese – era avvenuto al termine del grado di giudizio, dopo la pronuncia della sentenza della Commissione Tributaria Regionale

Ciò non di meno, l'evento estintivo intervenuto dopo l'esaurimento del grado di giudizio comporta egualmente la traslazione della legittimazione processuale in capo agli ex soci ai quali sarebbe dovuto essere notificato il Ricorso per Cassazione, pena l'inammissibilità.

Nessuna notifica, infatti, era effettuabile nei confronti della società, ormai estinta.