Assenze a causa di malattie riconducibili al proprio stato di invalidità e discriminazione indiretta

30 Aprile 2021

Mentre nel caso di discriminazione diretta è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento, nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima...

Mentre nel caso di discriminazione diretta è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento, nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione, di una prassi in sé legittima.

Il datore di lavoro deve tenere in considerazione la situazione di svantaggio del lavoratore, adottando “soluzioni ragionevoli” idonee ad evitare una discriminazione indiretta che produca l'effetto di estromettere il dipendente dal contesto lavorativo.

Nel caso di specie il giudice, dopo aver osservato che l'applicazione generalizzata della disciplina dettata dal CCNL del 2014, senza la previsione di accorgimenti a tutela delle persone da qualificare come disabili, crea una discriminazione indiretta, che è sanzionata dalla normativa comunitaria e dalla disciplina nazionale, afferma che l'applicazione al lavoratore, assentatosi a causa di malattie riconducibili al proprio stato di invalidità, della medesima previsione del CCNL sul conteggio delle assenze ai fini del comporto, che riguarda i lavoratori “normodotati”, determina una discriminazione indiretta, tale da provocare la nullità del licenziamento fondato sulla suddetta previsione contrattuale.

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