Agevolazioni prima casa e immobile ricevuto per successione o donazione

Redazione scientifica
03 Maggio 2021

Nella risposta n. 277 del 21 aprile 2021, l'Agenzia delle Entrate risponde al quesito in tema di agevolazioni «prima casa» per l'acquisto di un immobile, nel caso in cui possegga nello stesso comune altro immobile per il quale ha già usufruito dell'agevolazione.

Un soggetto può avvalersi delle agevolazioni «prima casa» per l'acquisto di un immobile, anche se, nello stesso Comune, possiede già un altro immobile pervenutogli per successione e per il quale abbia usufruito delle medesime agevolazioni «prima casa» (ai sensi dell'art. 69 comma 3, l. 342/2000).
Di conseguenza sull'atto di acquisto dell'immobile a titolo oneroso, l'acquirente può corrispondere, a seconda dei casi, l'IVA agevolata o l'imposta di registro con aliquota ridotta (v. n. 1057) a condizione che entro un anno venga ceduto l'immobile precedentemente ottenuto a titolo gratuito.

L'agenzia delle entrate sottolinea che lo scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell'abitazione agevolata preposseduta (quella cioè pervenuta per successione), concedendo un lasso temporale di un anno, per la vendita dell'immobile da sostituire.

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