Pubblico accesso alle sentenze tributarie: il Garante del Contribuente della regione Lombardia si dice favorevole
06 Maggio 2021
Nella giornata di oggi, 6 maggio, il Garante del Contribuente della regione Lombardia ha pubblicato un decreto con il quale risponde alla richiesta avanzata dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di accesso pubblico alle sentenze tributarie nel portale della Giustizia Tributaria.
Con la segnalazione inoltrata al Garante, l'AIDC prospetta la possibile violazione del principio di “parità delle armi” nei processi fiscali, consacrato dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e dagli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana, a motivo del vantaggio competitivo che avrebbe l'Agenzia delle Entrate, rispetto al privato contribuente, nell'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli processuali delle parti nel Processo Tributario Telematico (PTT), nel quale, a partire dal 1° giugno 2021, sarà obbligatoria in tutta Italia la redazione digitale delle sentenze tributarie.
Infatti, se da una parte vi è l'Agenzia delle Entrate, che è la parte statisticamente preponderante nelle controversie tributarie e che può accedere ai fascicoli di tutte le numerose cause in cui è presente, così individuando i giudizi in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia, dall'altra vi è il contribuente, per il tramite del professionista che lo assiste, che può avere cognizione soltanto degli atti del suo fascicolo e delle relative sentenze. A rimedio di questa situazione di svantaggio per i contribuenti, l'AIDC chiede che venga consentito il pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie, tramite il Portale della Giustizia Tributaria presso il MEF.
A questa richiesta, il MEF ha replicato che sono state previste, “per contemperare questa sproporzione di conoscenze”, una serie di misure a beneficio della corretta informazione dei contribuenti (anche in relazione ai precedenti di merito). Il Dipartimento delle Finanze presso il MEF, tuttavia osserva che “è allo studio l'adozione di un progetto informatico finalizzato ad anonimizzare i riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito, salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria”.
Il Garante dopo aver valutato entrambe le posizioni nella questione in discussione, e fatta una breve ma indispensabile disamina sull'evoluzione e sulla situazione attuale del processo tributario, rileva che il problema dell'adeguatezza ed efficienza del processo tributario nel garantire la posizione di parità delle parti durante l'intero iter processuale è risalente nel tempo e non ha ancora ad oggi trovato adeguata sistemazione nella legislazione vigente. La riforma introdotta con il d.Lgs. 546/1992 ha, in parte, rimediato a tali manchevolezze, introducendo la difesa obbligatoria del contribuente per le controversie superiori ad una determinata soglia pecuniaria e la condanna alle spese della parte soccombente, ma ha limitato la tutela cautelare del contribuente alla sola prima fase del giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale.
Il progetto, si legge nel documento, che mira alla pubblicazione di tutte le sentenze tributarie di merito, è senz'altro condivisibile, ma non richiede affatto alcun procedimento di oscuramento massivo dei dati contenuti nelle sentenze tributarie di merito, essendo sufficiente precludere, solo su specifica richiesta dell'interessato, che venga riprodotta l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati nella sentenza (art. 52, comma 1, Codice della Privacy, approvato con D. Lgs. 196/2003).
In conclusione si delinea un parere positivo del Garante, il quale ritiene che il MEF dovrà mettere a disposizione dei contribuenti e di ogni interessato, a partire dal 1° giugno 2021, data nella quale sarà imposto a tutte le Commissioni Tributarie l'obbligo di redazione digitale delle sentenze tributarie, l'accesso generalizzato alle sentenze delle predette Commissioni per il tramite del Portale della Giustizia Tributaria ovvero di altra banca dati idonea allo scopo. Solo così sarà garantita la “parità delle armi” tra i contendenti nel processo tributario e sarà data piena attuazione ai principi di collaborazione e buona fede, cui, secondo lo Statuto (art. 10), vanno improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria. |