La chiamata in causa della società priva di legale rappresentanteFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 78
12 Maggio 2021
Il quesito pone un problema che sovente si prospetta nella pratica. Può capitare, infatti, che il legale rappresentante di una società commerciale (ma allo stesso modo di un altro ente associativo) rimanga per un periodo, anche se breve, privo di quel soggetto che lo rappresenti legalmente. Ciò può avvenire per i più disparati motivi: per morte del rappresentante, come nel caso che qui ci occupa, ma può avvenire anche per la naturale cessazione della carica in capo al rappresentante o per la «dismissione» della stessa da parte del soggetto che la aveva in precedenza ricoperta (dimissioni, revoca dell'incarico, o altri motivi che comportino la cessazione dell'incarico stesso). Al di là dei casi ove la legge si occupi degli effetti della cessazione della carica o vi siano norme statutarie che se ne occupino, ad esempio prevedendo un meccanismo di prorogatio fino alla nomina del nuovo organo rappresentativo (fattispecie delle quali non possiamo occuparci in questo ambito), ove si verifichi una tale eventualità nasce il problema prospettato nel quesito. È evidente, infatti, che la vacanza dell'organo rappresentativo dell'ente non determini l'estinzione del soggetto giuridico rappresentato: in altri termini la morte del legale rappresentate di una società commerciale non determina l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere come centro di interessi giuridicamente rilevanti. Ove in questo periodo si rappresenti la necessità di agire in giudizio o esservi chiamato, il codice di rito civile prevede un meccanismo teso proprio a superare questa situazione. Si tratta dell'art. 78 c.p.c. a mente del quale, «se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza» (primo comma). Innanzitutto, come si evince dalla norma, affinché si possa richiedere la nomina di un curatore speciale dovranno sussistere ragioni di urgenza; infatti, trattandosi di ipotesi eccezionale e non fisiologica, ben potrà il soggetto istante attendere la nomina del nuovo organo amministrativo ove ragioni di urgenza non sussistano le quali potranno ritenersi, al contrario, esistenti, ad esempio, nel caso in cui sia prossima la maturazione della prescrizione per far valere un diritto oppure ove il soggetto privo di organo di rappresentanza venga chiamato in giudizio dovendosi, necessariamente, difendersi in ambito processuale. La nomina del curatore speciale ha, per sua natura, durata temporanea, rendendosi necessaria ed efficacie finché non subentri il soggetto al quale spetti la rappresentanza: questa situazione, poi, A questo punto bisogna chiedersi quali siano gli effetti della mancata nomina del curatore speciale sulla notificazione di un atto introduttivo del giudizio. Fra le pronunce in merito alla questione, di particolare chiarezza è quella contenuta in Cass. civ., sez. II, 17 aprile 2019, n. 10754, la quale ha avuto modo di affermare che: «Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l'atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa. Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell'amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l'art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse». La Suprema Corte, quindi, sancisce addirittura la nullità dell'intero procedimento per la violazione del principio del contradittorio e del diritto di difesa. Si faccia attenzione al fatto che si deve considerare affetta da nullità, sia la notificazione che l'intero procedimento. La prima per il fatto della mancanza del soggetto rappresentante a cui indirizzare l'atto introduttivo del giudizio; la seconda per il fatto che sempre la mancanza del soggetto rappresentante non permette lo svolgimento fisiologico del diritto di difesa e quindi di un regolare contraddittorio fra le parti. Logica conseguenza è anche quanto dispone la stessa sentenza ove nel corso del procedimento sopraggiunga la nomina del legale rappresentante della società chiamata in giudizio: troverà applicazione l'art. 294 c.p.c. che consentirà alla parte, se contumace, di essere rimessa in termini con ciò potendosi addivenire, per così dire, al «recupero» del procedimento nell'ottica della economia dei mezzi processuali. Infatti, la stessa sentenza citata, proseguendo nella propria argomentazione, afferma che in tale caso «(…) deve pertanto escludersi che la nullità consumata si riverberi sull'intero giudizio, ovvero che, rilevata la nullità in grado di appello, il giudizio retroceda al primo grado, secondo la previsione dell'art. 354 c.p.c., che invero non contempla tale ipotesi». |