Applicazione della PEX in caso di trasferimento all'estero di una Holding
13 Maggio 2021
L'Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 10 /2021, pubblicato l'11 maggio, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime di participation exempion in caso di trasferimento all'estero di una holding. Viene, così, ribadito il principio generale, di matrice civilistica, di unitarietà dell'azienda intesa come "complesso dei beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa", ai sensi dell'art. 2555 c.c.; principio che, sul piano fiscale, trova il proprio fondamento nelle previsioni contenute nell'art. 86 TUIR. Il citato principio trova applicazione non solo nel caso in cui la plusvalenza sia generata per effetto della cessione, ma più in generale in presenza di qualsiasi fattispecie realizzativa, ivi inclusi il trasferimento all'estero della residenza dell'impresa commerciale e le altre fattispecie a quest'ultimo assimilate, ex art. 166 del TUIR, norma che disciplina l'imposizione in uscita e che è stata di recente modificata dal d.lgs. n. 142/2018, che ha recepito la direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD). In conclusione, l'Agenzia enuncia che: qualora oggetto di delocalizzazione all'estero sia un compendio aziendale, anche se costituito prevalentemente da partecipazioni, per le ragioni di coerenza sistematica esaminate in precedenza, valorizzate dalla Circolare n. 6/E del 2006 come principio di carattere generale, il regime PEX astrattamente applicabile alle partecipazioni ricomprese nel suddetto compendio non trova applicazione. |