Il limite di riporto delle perdite non opera nel caso di cessazione dell'impresa
17 Maggio 2021
La perdita di esercizio può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Il limite dell'ottanta per cento è riferito a ciascuno degli anni di imposta successivi a quello in cui è maturata l'eccedenza a credito ed in cui questa è riportata a nuovo, ponendosi nella prospettiva di continuità dell'impresa, sicchè non opera quando sopraggiunge una causa di cessazione della stessa. |