Redazione scientifica
18 Maggio 2021

Il proprietario di vani terranei di un edificio in un Condominio non può eseguire modificazioni della pavimentazione e dell'accesso al proprio locale per consentire l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Sul tema la Suprema Corte con l'ordinanza n. 11870/21, depositata il 6 maggio.

Un Condominio esprimeva parere contrario alla richiesta di una società (proprietaria di un appartamento ad uso ufficio e di un terrazzo ad uso esclusivo al piano terra del Condominio in questione) di eseguire, a sue spese, i lavori necessari al fine di adeguare la quota del marciapiede condominiale al livello stradale ed eliminare i vasi posti ad ornamento e delimitazione del marciapiede stesso.

La suddetta società aveva ottenuto dal Comune di Roma l'autorizzazione ad aprire un passo carrabile, necessario per il transito dei veicoli, previa esecuzione delle suddette opere di adeguamento.

Il Condominio sosteneva che i lavori richiesti costituivano innovazioni vietate ai sensi dell'art. 1102 c.c..

Il Tribunale di Roma respingeva la domanda da parte della società, che lamentava la violazione degli artt. 1102 e 1122 c.c., ritenendo che i lavori da eseguire costituissero un'innovazione rispetto alla destinazione della cosa comune e al diritto al pari di ciascun condomino e che il regolamento condominiale fosse opponibile all'attrice in quanto trascritto.

La Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della capitale.

La società ricorre quindi in Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello abbia erroneamente ritenuto che i lavori autorizzati dall'Amministrazione comunale fossero illegittimi ex art. 1102 c.c., in quanto suscettibili di mutare «l'attuale destinazione dei luoghi comuni a marciapiede che, per sua natura, ha come funzione tipica quella di consentire il sicuro transito pedonale dei condomini».

La società aveva però dimostrato che le opere da eseguire non avrebbero determinato alcuna modificazione materiale e alcuna alterazione della funzione della cosa comune.

Per la Corte di Cassazione però il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., ma il suo contenuto si limita a criticare l'apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie che ha portato il Giudice di merito alla pronuncia impugnata, la cui censura sarebbe possibile solo tramite il vizio dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c..

Ne risulta che la Corte d'Appello ha evidenziato che sarebbe risultata mutata, seppure per un tratto limitato, l'attuale destinazione dei luoghi comuni a marciapiede.

Secondo l'art. 1102 c.c., la nozione di pari uso della cosa comune, seppure non vada intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri.

Secondo un precedente orientamento della giurisprudenza, il proprietario di vani terranei di un edificio in Condominio non può, perciò, eseguire modificazioni della pavimentazione e dell'accesso al proprio locale per consentire l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. n. 1708/1998, Cass. n. 10704/1991, Cass. n. 1899/1962). E l'accertamento del superamento dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c. al Condominio, spetta al Giudice di merito e come tale non è censurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.

Per questi motivi la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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