Redazione scientifica
18 Maggio 2021

Nelle cause relative a procedimenti di amministrazione di sostegno, l'eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dell'art. 3 l. 742/1969, deve essere applicata a controversia concernente l'autorizzazione del giudice tutelare all'amministrazione di sostegno ad agire in nome e per conto dell'amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili dallo stesso contratto.

La Corte d'Appello di Perugia ha respinto il reclamo proposto dai F.R., M.R. e F.B., rispettivamente figli e coniuge legalmente separata di L.R., nei confronti dell'amministratore di sostegno di quest'ultimo, avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare aveva autorizzato l'amministratore «a procedere, in nome e per conto del beneficiario, all'istanza e conseguente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio». Avverso la suddetta pronuncia, F.R. e M.R. e F.B. hanno proposto ricorso per cassazione; resiste con controricorso l'amministratore di sostegno, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività.

La Corte ritiene inammissibile il ricorso per tardività della notifica.

Invero, non opera la sospensione dei termini processuali (tra il 1 e il 31/agosto di ogni anno, prevista dal d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 162/2014) in relazione a provvedimento adottato in materia di amministrazione di sostegno, atteso il tenore letterale dell'art. 3 l. 742/1969 e dell'art. 92 ord. giudiziario n. 12/1941. Peraltro, è stato chiarito che le norme che introducono una deroga al principio generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale - come l'art. 3 in relazione ai procedimenti di cui all'art. 92 ord. giudiziario -, devono essere interpretate in senso restrittivo, stante il loro carattere eccezionale (Cass. civ., n. 784/2017).

Ne deriva, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, che l'eccezione alla regola della sospensione dei termini deve essere ristretta ai soli casi in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio per le parti, (ipotesi ricorrente nella specie, in quanto il provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare all'amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell'amministrato per avviare il procedimento di cessazione effetti civili del matrimonio), ha natura decisoria e incide su diritti soggettivi personalissimi.

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