Redazione scientifica
19 Maggio 2021

La riforma della class action operata con la l. 31/2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, entra oggi in vigore. L'efficacia della norma era stata differita, da ultimo, con il c.d. decreto Ristori-bis proprio al 19 maggio 2021.

La riforma della class action operata con la l. 31/2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, entra oggi in vigore, dopo un iter durato più di due anni. Pubblicata il 18 aprile 2019, l'entrata in vigore della l. 31/2019 era stata inizialmente prevista per il 19 aprile 2020 (dodici mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 7 l. 31 cit.). L'efficacia della norma era stata tuttavia differita con il c.d. decreto Ristori-bis, art. 26 d.l. 149/2020, proprio al 19 maggio 2021.

Mancano, tuttavia, ancora i decreti attuativi. Invero, i 7 articoli in cui risulta articolata la l. 31/2019 rimandano a decreti la specificazione di taluni aspetti della disciplina non ancora, allo stato, emanati. Così l'art. 1 - in relazione all'art. 840-septies sulle modalità di adesione all'azione di classe -, precisa che «la domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale cui al d. lgs. 82/2005». Ancora, sempre l'art. 1 - con riguardo all'art. 840-opties, inerente al progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti -, stabilisce che «al difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della Giustizia, adottato a norma dell'art. 13, comma 6, della l. 247/2012». Da ultimo, l'art. 2 - relativo all'art. 196-ter,rubricato elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe -, dispone che «con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 840-bis, secondo comma, del codice, i criteri per la sospensione e la cancellazione delle organizzazioni e associazioni iscritte, nonché il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa».

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