Esecuzione forzata per un debito della società nei confronti del socio della S.n.c.
09 Giugno 2021
Il problema si presenta, nella pratica, di frequente. Infatti, accade spesso che il creditore si procuri il titolo esecutivo, solitamente un decreto ingiuntivo a seguito dell'introduzione di un procedimento monitorio, nei confronti del debitore che, nella specie, ben può essere una società di persone, ove i soci sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni della società stessa. Il problema nasce dal fatto che, se è vero che vi è responsabilità illimitata dei soci di una società personale per le obbligazioni sociali, il creditore, nel caso di specie, non è in possesso di un titolo esecutivo nei confronti anche dei soci ma solamente nei confronti della società. Di qui l'interrogativo se, in virtù del principio sostanziale della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, sia ammissibile che un titolo esecutivo emesso nei soli confronti della società, possa spiegare i suoi effetti anche nei confronti dei soci. Dopo alterne opinioni che hanno visto prevalere ora l'una, ora l'altra tesi, la giurisprudenza sembra oggi essersi attestata sull'utilizzabilità di un siffatto titolo anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile. La giurisprudenza (Cass. civ. ord., 13 giugno 2019, n. 15877) ha avuto modo di affermare che «Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione». A dire il vero il richiamo all'art. 477 c.p.c. desta alcune perplessità essendo riferibile unicamente, all'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del debitore, ove, al contrario, a mente dell'art. 475 c.p.c., secondo comma, «La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita». Bisogna rilevare, tuttavia, che l'interpretazione estensiva dell'art. 477 c.p.c. non è l'unico argomento a favore dell'efficacia riflessa del titolo esecutivo anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, essendo fondamentale anche la natura dell'obbligazione sociale, quale obbligazione solidale fra la società ed i soci illimitatamente responsabili. |