14 Giugno 2021

Il lavoratore disabile il quale sia stato ingiustificatamente assente e, in ragione di ciò, sia stato licenziamento ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 può invocare la clausola negoziale con la quale sia stata predisposta, per il medesimo fatto, una sanzione disciplinare conservativa, facendo leva anche sul proprio stato di disabilità?

Il lavoratore disabile il quale sia stato ingiustificatamente assente e, in ragione di ciò, sia stato licenziamento ex art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001 può invocare la clausola negoziale con la quale sia stata predisposta, per il medesimo fatto, una sanzione disciplinare conservativa, facendo leva anche sul proprio stato di disabilità?

Mediante l'art. 55-quater d.lgs. n. 165/2001, il Legislatore ha operato una tipizzazione delle specifiche ipotesi nelle quali il licenziamento costituisce la risposta sanzionatoria a comportamenti del dipendente rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Tale disposizione deve essere letta congiuntamente all'art. 55, comma 1 del medesimo decreto, con cui è stata disposta la preminenza della disciplina legale rispetto a quella di fonte contrattuale, sia essa anteriore o successiva al d.lgs. n. 150/2009.

Alla luce della normativa sopra citata, eventuali previsioni del codice disciplinare le quali siano state oggetto di negoziazione collettiva non possono essere invocate ove esse si pongano in contrasto con la norma inderogabile di Legge, prevedendo, ad esempio, una sanzione conservativa per i casi in cui il Legislatore ha, invece, previsto la cessazione del rapporto lavorativo.

In tali ipotesi la disciplina convenzionale è sostituita di diritto da quella legislativa, in applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c.

In altri termini vengono private di effetto le clausole della contrattazione collettiva che prevedano una diversa sanzione per i fatti per i quali l'art. 55-quater - ovvero altra disposizione dello stesso capo – impone la sanzione del licenziamento, sicché il dipendente non potrebbe efficacemente invocare suddette clausole al fine di contestare la legittimità del recesso.

Nessuna distinzione è stata prevista dalla Legge in relazione alla disabilità del lavoratore, dovendosi escludere la violazione dell'art. 3 Cost. ove le assenze non siano state debitamente giustificate.

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