Sulla preferenza della notifica al cd. “domicilio digitale” del difensore
22 Giugno 2021
Massima
A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso. Il caso
La fattispecie in esame concerne la declaratoria d'inammissibilità di un ricorso per cassazione notificato oltre il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c., di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza n. 882/2018 emessa dalla Corte D'Appello di Napoli (in data 22 febbraio 2018) del 2 marzo 2018. L'accertamento pregiudiziale compiuto dalla Corte di Cassazione ha quindi avuto ad oggetto la validità della notificazione della sentenza di appello e la corretta individuazione del termine iniziale di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. La questione
La pronuncia in commento offre un interessante riepilogo circa i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di preferenza del cd. “domicilio digitale” in materia di notificazione al difensore. Le soluzioni giuridiche
Innanzitutto, la Suprema Corte ha affermato quanto segue. 1) Le notificazioni devono essere eseguite all'indirizzo di PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E salvo che ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:
in tal caso la notifica dovrà essere effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934.
2) La notificazione presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 è valida qualora il destinatario abbia scelto di eleggervi domicilio.
3) Qualora oltre all'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 il destinatario abbia indicato nei propri atti un indirizzo di PEC valido, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, allora sussiste l'obbligo di procedere alle notificazioni esclusivamente per via telematica.
4) Il domicilio digitale ai fini notificatori deve essere preferito ad ogni altro domicilio salvo che:
Osservazioni
Il provvedimento in commento palesa la prevalenza del domicilio digitale del difensore rispetto ad ogni altra forma di domiciliazione. Tale prevalenza si concretizza nella possibilità di notificare validamente presso altri domicili esclusivamente ove sussista una espressa indicazione del destinatario ovvero in caso di mancato funzionamento del domicilio digitale del difensore. Attraverso la sentenza in commento la Suprema Corte conferma il condivisibile orientamento che contempera l'obiettivo dell'efficienza del processo perseguito attraverso la prevalenza del domicilio digitale ed il principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa che consente talune eccezioni. |