Sulla preferenza della notifica al cd. “domicilio digitale” del difensore

22 Giugno 2021

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.
Massima

A seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", le notificazioni indirizzate alla parte che ne possegga uno, o che comunque ne indichi uno nell'ambito di un processo civile, devono essere eseguite con preferenza presso di esso.

Il caso

La fattispecie in esame concerne la declaratoria d'inammissibilità di un ricorso per cassazione notificato oltre il termine ex art. 325, comma 2, c.p.c., di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza n. 882/2018 emessa dalla Corte D'Appello di Napoli (in data 22 febbraio 2018) del 2 marzo 2018.

L'accertamento pregiudiziale compiuto dalla Corte di Cassazione ha quindi avuto ad oggetto la validità della notificazione della sentenza di appello e la corretta individuazione del termine iniziale di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c.

La questione

La pronuncia in commento offre un interessante riepilogo circa i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di preferenza del cd. “domicilio digitale” in materia di notificazione al difensore.

Le soluzioni giuridiche

Innanzitutto, la Suprema Corte ha affermato quanto segue.

1) Le notificazioni devono essere eseguite all'indirizzo di PEC del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E salvo che ricorrano congiuntamente le seguenti circostanze:

  • il destinatario della notifica abbia omesso di eleggere domicilio nel Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934;
  • l'indirizzo di posta elettronica non sia accessibile per cause imputabili al destinatario;

in tal caso la notifica dovrà essere effettuata presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934.
In senso conforme anche Cass., 8 giugno 2018 n. 14914 così massimata “In tema di notificazioni al difensore, in seguito all'introduzione del domicilio digitale, ciascun avvocato deve aver comunicato l'indirizzo PEC al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ai sensi dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012; pertanto, non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorre altresì la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.”

2) La notificazione presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 è valida qualora il destinatario abbia scelto di eleggervi domicilio.
In senso conforme anche Cass., 29 gennaio 2020 n. 1982Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio.”

3) Qualora oltre all'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 il destinatario abbia indicato nei propri atti un indirizzo di PEC valido, senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni, allora sussiste l'obbligo di procedere alle notificazioni esclusivamente per via telematica.
In senso conforme Cass., 1 giugno 2020 n. 10355L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica; ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non essere stata la sentenza di appello notificata all'indirizzo PEC indicato nell'atto di citazione in appello, ove la parte aveva peraltro precisato di voler ricevere "le comunicazioni e notificazioni nel corso del giudizio").

4) Il domicilio digitale ai fini notificatori deve essere preferito ad ogni altro domicilio salvo che:

  • sussista l'espressa elezione di domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario di fronte al quale pende la lite;
  • il domicilio digitale risulti inaccessibile per causa imputabile al destinatario.
Osservazioni

Il provvedimento in commento palesa la prevalenza del domicilio digitale del difensore rispetto ad ogni altra forma di domiciliazione. Tale prevalenza si concretizza nella possibilità di notificare validamente presso altri domicili esclusivamente ove sussista una espressa indicazione del destinatario ovvero in caso di mancato funzionamento del domicilio digitale del difensore.

Attraverso la sentenza in commento la Suprema Corte conferma il condivisibile orientamento che contempera l'obiettivo dell'efficienza del processo perseguito attraverso la prevalenza del domicilio digitale ed il principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa che consente talune eccezioni.

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