L'eccezione di incompetenza del tribunale in presenza di una clausola compromissoria

23 Giugno 2021

In quali termini si deve eccepire l'incompetenza del tribunale ordinario a favore dell'organo arbitrale in presenza di una clausola compromissoria?

Per rispondere alla domanda è bene chiarire la natura dell'eccezione di incompetenza come indicata nel quesito.

Trattasi di eccezione non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, che, quindi, deve essere sollevata dalla parte convenuta all'atto della sua costituzione tempestiva, quindi nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c. a pena di decadenza.

Ciò risulta anche dalla formulazione dell'art. 38 c.p.c. ove si stabilisce che «L'incompetenza per materia, per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata».

L'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. può essere rilevata dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; ciò, a contrario, comporta che il giudice non potrebbe mai sollevare l'incompetenza territoriale al di fuori dei casi di competenza inderogabile, cosa che potrebbe eccepire solamente la parte tempestivamente costituitasi in giudizio.

Questa preclusione opera in linea generale nell'ambito del processo civile anche, ad esempio, nel caso di riassunzione dinnanzi al giudice competente ove il primo giudice adito si sia dichiarato incompetente.
Chiara è sul punto la giurisprudenza ove afferma che: «È inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione sollevata per la prima volta dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, e non invece dinanzi al Tribunale inizialmente adito poi dichiaratosi incompetente, con la quale si deduce che la controversia avrebbe dovuto essere decisa dall'arbitro unico, secondo quanto previsto nella clausola compromissoria contenuta nello statuto della società» (Tribunale, sez. spec. impresa, Firenze, 16 marzo 2018, n. 814).

Infatti, anche la giurisprudenza di legittimità evidenzia che «ai sensi dell'art. 50 c.p.c. il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario» (Cass. civ., sez. II, 10 luglio 2008, n. 19030).

Pertanto, nel caso prospettato dal quesito, ove l'incompetenza del tribunale a favore dell'organo arbitrale, non sia sollevata dalla parte costituitasi tempestivamente o dal giudice nei termini preclusivi e nei limiti sopra indicati, il procedimento rimarrà radicato presso il giudice adito.

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