Se il procuratore non elegge domicilio fisico, il controricorso per Cassazione è notificabile alla sua PEC?
24 Giugno 2021
Il procuratore del ricorrente per Cassazione non ha eletto domicilio fisico in Roma. In tal caso, posto che la normativa sul domicilio digitale prevede l'applicazione dell'art. 366 c.p.c., il controricorso per Cassazione può essere notificato alla PEC del procuratore di parte ricorrente in ogni caso ovvero solo se quest'ultimo ha specificato, nel ricorso, che la propria PEC è destinata anche alla ricezione delle notifiche telematiche oltre alla ricezione delle comunicazioni di Cancelleria?
L'art. 366 c.p.c. sancisce che, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Stando al tenore letterale della norma non si richiede alcuna specifica indicazione addizionale circa la volontà di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il ridetto indirizzo PEC essendo sufficiente la mera indicazione dello stesso.
Sul punto inoltre una recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, ord., 12 febbraio 2021, n. 3685) ha sancito la validità della notificazione del controricorso eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata che il ricorrente abbia indicato in ricorso quale domicilio digitale ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria. Bussole di inquadramentoPotrebbe interessarti |