Collocamento in Cassa Integrazione Guadagni e assenze per malattia

05 Luglio 2021

Il trattamento di cassa integrazione guadagni, sia ordinario che straordinario, non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia o infortunio con diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.), per la prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della C.I.G., sulla lex contractus (art. 2110 c.c. e fonti di derivazione), oltre che dalla speciale disposizione dell'art. 3, l. 464/1972...
In caso di Cassa integrazione a zero ore, il relativo trattamento prevale sull'indennità di malattia, con riferimento ai dipendenti assenti perché affetti da stato morboso. In questi casi, dunque, il, datore di lavoro sarà tenuto ad anticipare al lavoratore assente per malattia solo ed esclusivamente il trattamento di cassa integrazione

Il trattamento di Cassa integrazione guadagni, sia ordinario che straordinario, non è escluso rispetto ai lavoratori assenti per malattia o infortunio con diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.), per la prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della C.I.G., sulla lex contractus (art. 2110 c.c. e fonti di derivazione), oltre che dalla speciale disposizione dell'art. 3, l. n. 464/1972.

Tuttavia il loro credito, in deroga all'art. 2110 c.c. (che prevede la liberazione del datore di lavoro dalla obbligazione di corrispondere anche a tali lavoratori la retribuzione solo ove siano predisposte equivalenti forme previdenziali, con conseguente permanenza di un'obbligazione integrativa nel caso che forme siffatte diano luogo a trattamenti di minore entità rispetto al tetto massimo della retribuzione stessa), si riduce nei limiti del suddetto trattamento: con la conseguenza che la legittima ammissione alla cassa integrazione comporta il subingresso dell'ente, erogatore delle relative prestazioni, in tali obbligazioni del datore di lavoro (il quale rimane tenuto alle anticipazioni quale adiectus solutionis causa), previa la corrispondente riduzione delle medesime, nel senso che quest'ultimo è tenuto ad anticipare anche ai menzionati lavoratori o l'intero trattamento di cassa integrazione o l'importo pari alla differenza fra questo e l'inferiore trattamento di natura previdenziale o assistenziale.

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