L'invio via PEC della scansione della lettera di contestazione del licenziamento basta ad impedire la decadenza dell'impugnazione?
05 Luglio 2021
Massima
La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata – da parte del difensore del lavoratore – di una copia informatica per immagine dell'atto analogico di contestazione, se ricevuta dal datore di lavoro entro il termine di legge, costituisce atto scritto idoneo, ai sensi del primo comma dell'art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento. Il caso
Con ricorso ritualmente depositato in Cancelleria Tizia domandava al Tribunale di Monza l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento collettivo intimato dalla società Alfa, per violazione dei criteri di scelta di cui all'art. 5, l. n. 223/1991 (e in subordine delle norme procedurali previste dall'art. 4 della stessa Legge), con ogni corollario. Alfa eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza dall'impugnativa e – nel merito – ne chiedeva il rigetto per infondatezza. Sul piano pregiudiziale, veniva in particolare obiettato che nel termine di cui all'art. 6 della l. n. 604/1966 Alfa aveva ricevuto unicamente una comunicazione via posta elettronica certificata (“PEC”) recante nell'allegato la mera scansione delle sottoscrizioni analogiche della lavoratrice e del suo avvocato, per cui – non trattandosi di documento informatico e mancando firme digitali – difetterebbe nella fattispecie l'atto scritto richiesto dalla legge. La questione
Il Tribunale adìto si è chiesto se la forma adottata per contestare stragiudizialmente il licenziamento fosse – o meno – idonea ad impedire la decadenza dall'impugnazione, sancita ex lege per l'ipotesi di sua mancata comunicazione ad Alfa entro i 60 giorni dal momento in cui la lavoratrice è venuta a conoscenza del recesso datoriale. Le soluzioni giuridiche
Il Giudice monzese, nel rivedere consapevolmente l'opinione espressa nell'àmbito di un precedente provvedimento (datato 29 gennaio 2020), ha fornito al quesito risposta affermativa, osservando quanto segue: (i) l'art. 6 della l. 15 luglio 1966, n. 604, nel sancire l'onere di impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, richiede che il lavoratore manifesti detta volontà per iscritto senza esigere formule sacramentali; (ii) in particolare, non è richiesto che l'atto in questione possieda i requisiti di cui all'art. 2702 c.c.; (iii) di conseguenza, non è conferente il richiamo al capo II del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. CAD); (iv) la società datrice di lavoro non ha negato di aver ricevuto la comunicazione PEC contenente l'impugnativa stragiudiziale; (v) i dubbi prospettati dalla resistente in punto conformità della copia all'originale della lettera di contestazione del recesso di Alfa ed autenticità della firma di Tizia non hanno rilievo, nessun disconoscimento essendo avvenuto al riguardo da parte della lavoratrice (unico soggetto che vi avrebbe avuto interesse).
Alla luce dei suestesi rilievi, il Tribunale ha respinto l'eccezione sollevata in limine litis. Osservazioni
L'ordinanza in commento, ineccepibile nelle sue conclusioni, non appare invece – a sommesso avviso di chi scrive – pienamente lineare nel percorso argomentativo che la sorregge. Più in particolare, non sembra anzitutto convincente la ritenuta inconferenza delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (“CAD”) dettate in materia di firme elettroniche e documenti informatici, se è vero – com'è vero – che è “documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (art. 1, comma 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), per cui non può essere il fatto che la contestazione del licenziamento sia reputata valida pur in assenza dei requisiti previsti dall'art. 2702 c.c. a determinare l'irrilevanza delle norme sub capo II del suddetto d.lgs. n. 82/2005.
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto chiedersi se l'esemplare di lettera di impugnativa allegato alla comunicazione via PEC del difensore della lavoratrice equivalesse all'originale analogico di tale missiva, sulla scorta di quanto stabilito al riguardo dall'art. 22 d.lgs n. 82/2005, ai sensi del quale “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida” (comma 2) e “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” (comma 3), con il corollario per cui “Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico” (comma 4), essendo quella di apporre la firma digitale o elettronica qualificata una mera facoltà di chi estrae la copia per immagine.
Ora, essendo pacifica la non ricorrenza della prima ipotesi (giacché difetta nella vicenda in esame l'attestazione di conformità del pubblico ufficiale), sarebbe stato necessario appurare:
Circa il primo requisito, non paiono sussistere soverchi dubbi (anche se il magistrato lombardo non ha affrontato il tema): l'art. 4, comma 1, del vigente D.P.C.M. 13 novembre 2014 (al pari di quanto contemplato dal punto 2.2 del capitolo 2 delle Linee AgId, le quali sono entrate in vigore dal 10 settembre 2020 ma troveranno applicazione a decorrere dal 7 giugno 2021; sino ad allora operano le regole tecniche ex art. 71 CAD, fra cui l'appena menzionato D.P.C.M.) stabilisce, infatti, che “La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia”; e l'uso dello scanner rientra certamente nella categoria degli strumenti/processi in grado di assicurare il conseguimento dello scopo previsto dalla regola tecnica de qua. Quanto al secondo presupposto, desta qualche perplessità l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe decisivo il fatto che “mai il lavoratore, unico soggetto che poteva avervi interesse siccome autore di quella dichiarazione, ha effettuato il disconoscimento della propria sottoscrizione o della paternità dell'atto”: invero, l'accertamento della falsità di una scrittura può essere chiesto anche da soggetti diversi dal sedicente firmatario, quando l'apocrifia della medesima determini conseguenze sfavorevoli in capo a chi se ne professa autore; ed allo stesso modo ha titolo a disconoscere la conformità della copia all'originale colui/colei che dall'eventuale difformità ritragga un vantaggio probatorio (come ad esempio l'inutilizzabilità del documento a fini processuali); del resto, l'art. 22, comma 3, del CAD non circoscrive in alcun modo la platea dei soggetti legittimati al disconoscimento della copia informatica e l'art. 2712 c.c. abilita ad esso colui/colei contro cui è prodotta la riproduzione informatica di fatti e cose.
Ne discende che per il rigetto delle obiezioni pregiudiziali di Alfa s'appalesa dirimente non la circostanza del riconoscimento della sottoscrizione da parte di Tizia, bensì quella per cui “non risulta che la resistente abbia disconosciuto l'atto d'impugnazione del licenziamento”, senza bisogno di ricorrere alla pur condivisibile tesi secondo la quale la manifestazione della volontà di contestare il recesso datoriale non deve necessariamente possedere tutti i caratteri prescritti dall'art. 2702 c.c. (Trib. Milano, 5 ottobre 2010, ad esempio, ha ritenuto sufficiente il messaggio di posta elettronica ordinaria); tesi, quest'ultima, in effetti propugnata dal Giudice monocratico di Monza, ma che avrebbe potuto essere corroborata dal richiamo al disposto dell'art. 20, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 82/2005: in mancanza della firma digitale e/o elettronica qualificata, nonché degli specifici processi di identificazione individuati dall'AgID, “l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”; e l'atto di impugnativa stragiudiziale, essendo stato trasmesso via PEC, possiede senz'altro data certa anteriore allo spirare del termine decadenziale di 60 giorni, in virtù dell'art. 41, comma 4, lett. c), del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, attribuente dignità di validazione temporale al riferimento “ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 48 del Codice [CAD]”. |