Nuove disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti bancari
09 Luglio 2021
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 24 giugno scorso il provvedimento di Banca di Italia del 4 maggio 2021, recante “disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti”. A seguito dell'adozione del decreto del MEF n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB (su cui si veda la precedente news, in questo portale), si è resto necessario aggiornare la procedura per la verifica da parte di BankItalia. Il TUB prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza: l'idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di amministrazione e controllo costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione. Le nuove disposizioni, che tengono conto delle osservazioni ricevute in sede di consultazione, sono entrate in vigore il 1 luglio 2021. (per un approfondimento, sul punto, si rinvia a: Sottoriva-Cerri, Il governo societario delle banche: in consultazione le modifiche alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia). |