La Redazione
09 Luglio 2021

Le disposizioni del d.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 26, legittimano la detrazione IVA, da parte del cessionario, solo in relazione ad “effettive” operazioni commerciali (beni o servizi “importati od acquistati” nell'esercizio dell'attività economica) e riconducono ad unità il sistema di della rivalsa e della detrazione con la conseguenza che, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l'ordinario presupposto impositivo, né la configurabilità stessa di un “pagamento a titolo di rivalsa”, né i presupposti del diritto alla detrazione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 1.

Le disposizioni del d.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 26, legittimano la detrazione IVA, da parte del cessionario, solo in relazione ad “effettive” operazioni commerciali (beni o servizi “importati od acquistati” nell'esercizio dell'attività economica) e riconducono ad unità il sistema di della rivalsa e della detrazione con la conseguenza che, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l'ordinario presupposto impositivo, né la configurabilità stessa di un “pagamento a titolo di rivalsa”, né i presupposti del diritto alla detrazione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 1.

La Corte d'Appello di Milano riformava la sentenza del GIP del Tribunale locale solo per ciò che riguarda il trattamento sanzionatorio di due imputati ritenuti colpevoli di alcuni reati fiscali.

Il principio richiamato dai ricorrenti. I due accusati ricorrono in Cassazione lamentandosi, tra i vari motivi, dell'inconfigurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000, richiamando il principio secondo cui, sulla base dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 «l'IVA a debito indicata in fattura emessa per un'operazione inesistente impone il pagamento della corrispondente imposta da parte del soggetto passiva IVA (emittente) conformemente al principio di cartolarità o formalità dell'IVA secondo cui, per il solo fatto della sua emissione, la fattura è titolo di credito; in altri termini, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l'ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un pagamento a titolo di rivalsa né i presupposti del diritto alla detrazione di cui all'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972».

La doglianza è inammissibile in quanto il suddetto principio richiamato non comporta il venir meno della configurabilità del reato di emissione di cui all'art. 8 citato, che prevede che in tema di detraibilità dell'IVA «per cui, in casi di emissione della fattura oggettivamente o soggettivamente inesistente, viene a mancare lo stesso principale presupposto della detrazione dell'IVA, costituita dall'effettuazione di un'operazione, giacchè questa deve ritenersi carente sia in caso di prestazioni inesistenti sul piano oggettivo che in quello in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli della fatturazione».

Ed è su tale principio che si innesta la previsione dell'art. 21, d.P.R. n. 633/1972 prevedendo che «nell'imporre, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il pagamento dell'imposta nel suo intero ammontare, indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, è con riguardo all'ipotesi considerata, esplicita proprio nel senso di rendere obbligatorio, da una parte, il versamento dell'imposta, e dall'altra, di precluderne la detrazione».

E la giurisprudenza tributaria, con la sentenza n. 6983/2021, ha sottolineato che «il tributo deve considerarsi “fuori conto” e la relativa obbligazione, conseguentemente, “isolata” dalla massa di operazioni effettuate, “estraniata”, per ciò stesso, dal meccanismo di compensazione tra IVA “a valle” ed IVA “a monte”, che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19, d.P.R. n. 633/1972. Ciò in quanto il versamento dell'IVA, sia in caso di prestazione insussistente che ad un soggetto che non sia la genuina controparte, aprendo la strada ad un indebito recupero dell'imposta, è evento dirompente nell'ambito complessivo sistema IVA, atteso che il diritto alla detrazione dell'IVA non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in particolare della fattura, considerata documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa».

La decisione della Corte. Per questi motivi la Suprema Corte arriva ad affermare che «le disposizioni del d.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 26 legittimano la detrazione IVA – da parte del cessionario – solo in relazione ad “effettive” operazioni commerciali (beni o servizi “importati od acquistati” nell'esercizio dell'attività economica) e riconducono ad unità il sistema della rivalsa e della detrazione con la conseguenza che, in presenza di operazioni inesistenti, non si realizza l'ordinario presupposto impositivo, né la configurabilità stessa di un “pagamento a titolo di rivalsa”, né i presupposti del diritto alla detrazione di cui al d.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 1. A fronte di prestazioni false indicate in fattura si rompe ogni rapporto di credito/debito con l'Erario».

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

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