La cessione del credito incide sulla competenza speciale stabilita per le controversie aventi ad oggetto il credito ceduto?
13 Luglio 2021
Massima
La cessione del credito determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sull'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto in quanto questo si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto, trovano applicazione le regole in tema di competenza funzionale del Tribunale a conoscere della controversia relativa alla locazione di immobili urbani qualora il credito ceduto sia relativo a canoni di locazione. Il caso
La società Alfa otteneva dal Tribunale di Tivoli l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società Beta deducendo di essere cessionaria del credito relativo al canone di locazione. La società Beta proponeva opposizione deducendo che il decreto era stato ottenuto sulla base di un contratto di cessione del credito e non di una cessione del contratto di locazione, con la conseguenza che non avrebbero dovuto trovare applicazione le regole sulla competenza funzionale del Tribunale in materia di locazione di immobili, in quanto il titolo era riferibile al contratto di cessione del credito, rispetto al quale il contratto di locazione assumeva la qualità di presupposto di fatto. Il giudice competente avrebbe dovuto essere, per valore, il Giudice di pace. Il Tribunale accoglieva tale eccezione e dichiarava la propria incompetenza territoriale per essere competente il Giudice di pace di Nocera Inferiore, fissando i termini di legge per la riassunzione. Avverso tale decisione la società Alfa proponeva ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. La questione
La Cassazione ha esaminato la questione afferente all'incidenza della cessione del credito sull'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto. Le soluzioni giuridiche
I giudici di legittimità hanno ribadito che il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Invero la cessione del credito, determinando soltanto il mutamento del soggetto creditore nel rapporto creditorio, lascia immutata la regola di competenza per materia alla quale la controversia sul credito era soggetta in relazione alla sua natura. Ne segue che, quando viene ceduto un credito relativo a canoni di locazione, trovano applicazione le regole in tema di competenza funzionale del Tribunale a conoscere della controversia relativa alla locazione di immobili urbani. Il principio della non incidenza sull'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto era stato già affermato dalla S.C. in tema di competenza per materia del Tribunale in funzione di giudice del lavoro (Cass. civ., sez. VI, 26 gennaio 2012, n. 1118), che aveva appunto ritenuto che la competenza a conoscere della lite, tra il cessionario di un credito di lavoro e il debitore ceduto, va individuata in base alle regole dettate dall'art. 413 c.p.c. per le controversie di lavoro. Nella pronuncia in commento, è stato evidenziato che il principio in esame ha portata generale e trova applicazione sia quale regola di opponibilità azionabile dal debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1409 c.c., sia quale regola di attribuzione della competenza suscettibile di essere fatta valere dal cessionario nei confronti del ceduto. Osservazioni
I giudici di legittimità nella pronuncia in commento hanno anche affrontato la questione relativa all'eventuale incidenza della cessione del credito riguardo al forum contractus, cioè l'idoneità della cessione a individuare un differente luogo in cui è sorta l'obbligazione, il cui adempimento è chiesto in giudizio dal cessionario. Ad avviso della S.C., la cessione del credito incide solo sul profilo del forum destinatae solutionis, nel senso che la cessione è idonea a radicare la competenza anche nel luogo in cui ha sede il cessionario, nel caso in cui la cessione sia intervenuta prima della scadenza del credito che ne ha costituito oggetto e sia stata notificata al debitore ceduto (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006, n.2591). Il principio è riferito all'applicazione dell'art. 1182 c.c. per cui, nell'ipotesi in cui il creditore ceda il proprio credito pecuniario, la cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione (in favore della sede o del domicilio del cessionario), ove ricorrano due condizioni: la comunicazione al debitore e l'anteriorità della cessione rispetto alla scadenza del credito (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1999, n. 2966). Va, altresì, rammentato che la clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva risulta opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria (Cass. civ., sez. VI, 29 novemebre 2017, n.28490). I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che l'uso della disgiuntiva «o» che precede il riferimento alle controversie relative «ai diritti inerenti» di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 168/2003, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (Cass. civ, sez. VI, 16 ottobre 2014, n.21910). Mette conto in ultimo evidenziare che le S.U. hanno ritenuto che la clausola di proroga della giurisdizione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 44/2001, contenuta nel contratto da cui è sorto un credito oggetto di successiva cessione, continua ad essere efficace tra le parti originarie ed è applicabile anche al cessionario, il quale sia succeduto nella posizione del creditore cedente verso il debitore ceduto, atteso che quest'ultimo non può trovarsi, in virtù della cessione, in posizione diversa da quella che aveva rispetto al cedente; è tuttavia salva la diversa e alternativa pattuizione con cui il ceduto, in sede di adesione alla cessione, abbia concordato con il cessionario di attribuire la competenza giurisdizionale ad altra autorità giudiziaria, spettando, peraltro, la legittimazione a far valere l'inoperatività della clausola originaria unicamente al cessionario e non al ceduto, che può opporre al primo soltanto le eccezioni opponibili al cedente (Cass. civ., sez. un., 7 aprile 2020, n.7736; Cass. civ., sez. un., sez. un., 18 maggio 2011, n.10862). Riferimenti
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