L'ordinanza di provvisoria esecutività in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo

14 Luglio 2021

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non esecutivo, il giudice, alla prima udienza, ha concesso la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto l'opposizione non sarebbe fondata su prova scritta: è possibile richiedere la sospensione della concessa esecuzione provvisoria, oppure la modifica o la revoca dell'ordinanza che ha concesso l'esecuzione provvisoria?

Il quesito sottende diversi aspetti procedurali che andranno affrontati separatamente.

Innanzitutto, in ambito monitorio, la sospensione dell'esecuzione provvisoria è prevista dall'art. 649 c.p.c. nel solo caso in cui questa sia stata concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e, quindi, nel solo caso in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso già provvisoriamente esecutivo.

Ciò è facilmente comprensibile in quanto la provvisoria esecuzione, in quel caso, viene concessa inaudita altera parte, ragion per cui, in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il legislatore ha previsto la possibilità che la provvisoria esecuzione, fondata su quanto prodotto dal ricorrente, potesse essere valutata diversamente una volta instaurato il contradditorio.

Diversa è la fattispecie di cui all'art. 648 c.p.c., ove la provvisoria esecuzione viene concessa nell'ambito del procedimento di opposizione che è procedimento non sommario ma a cognizione piena, ove si realizza il contraddittorio fra le parti.

Orbene si ritiene, ed a ragione, che data la formulazione letterale dell'art. 649 c.p.c. e data la diversità di presupposti fra la provvisoria di esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. e 648 c.p.c., la sospensione ivi prevista sia inammissibile ove la provvisoria esecutività venga concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Dal canto suo, lo stesso art. 648 c.p.c. prevede che l'ordinanza con la quale si conceda la provvisoria esecuzione, nel corso del giudizio di opposizione, non sia impugnabile.

Nemmeno sarà ricorribile per Cassazione in quanto non avente il carattere della definitività (art. 111 Cost.).

Sembrerebbe, quindi, che solamente la definizione del giudizio di opposizione potrebbe togliere efficacia alla esecutività del decreto ingiuntivo, concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Nemmeno si potrebbe applicare, quindi, il disposto di cui all'art. 177, comma 2, c.p.c. dato che la modifica o la revoca dell'ordinanza non può essere pronunciata per quelle ordinanze dichiarate non impugnabili (art. 177, comma 3, n. 2, c.p.c.).

Tuttavia, secondo gli arresti di una parte della giurisprudenza di merito, sarebbe ammissibile la sospensione nel caso particolare in cui venissero allegati fatti nuovi non conosciuti dal debitore e dal giudice: per tutti vedi Trib. di Foggia, ord., 11 agosto 2015, per il quale «Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 153 e 648 c.p.c., deve essere disposta la sospensione dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in presenza dell'allegazione di fatti nuovi non conosciuti dal debitore e dal giudice al momento della emanazione del provvedimento che dispone la provvisoria esecuzione».

Questa soluzione permetterebbe, da un lato, di evitare la coesistenza di due provvedimenti interinali, uno contrario all'altro, e d'altro canto consentirebbe, a giudizio concluso, la riforma del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione ove risultassero venute meno le ragioni che lo avevano giustificato.

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