Cambio d'appalto e specifica identità d'impresa
15 Luglio 2021
In tema di cambio d'appalto il legislatore, adeguando la disciplina interna a quella comunitaria, ha ritenuto opportuno impedire che tutte le successioni in appalti con acquisizione di personale si traducano automaticamente in altrettanti trasferimenti di azienda, con la conseguente applicazione in favore dei lavoratori delle garanzie previste dall'articolo 2112 c.c., escludendo dalla nozione di trasferimento le ipotesi nelle quali l'attività del subentrante sia in qualche modo nuova rispetto a quella precedente.
Non sempre, tuttavia, è agevole stabilire quali siano tali elementi di discontinuità.
La norma prevede espressamente che essi debbano essere tali da determinare “una specifica identità di impresa”. Pertanto, affinché assumano rilievo ai fini della disposizione in commento, è indispensabile che questi elementi di discontinuità - e quindi di novità - non siano marginali o secondari, ma incidano in modo significativo sull'impresa, al punto tale da conferire ad essa una specifica identità.
Per questa ragione, non è sufficiente il profilo meramente organizzativo del servizio a qualificare quella diversità che la norma richiede come essenziale al fine di escludere una disciplina che altrimenti sarebbe necessariamente da applicare. La discontinuità che determina un'identità di impresa, nell'ottica legislativa, è una discontinuità specifica, per così dire “qualificata”. |