Decreto ingiuntivo per consegna di cosa mobile determinata: ambito applicativo
21 Luglio 2021
Come è noto, ai sensi dell'art. 633 c.p.c. il procedimento monitorio può essere attivato non solo per richiedere il pagamento di una somma liquida di danaro, ipotesi più frequente, ma anche per richiedere una determinata quantità di cose fungibili oppure la consegna di una cosa mobile determinata. Per poter richiedere, come nel nostro caso, la consegna di una cosa determinata, si dovrà fornire una prova scritta, come prescrive lo stesso art. 633 c.c. (evidentemente i casi indicati al n. 2 ed al n. 3 dell'art. 633 c.p.c. non potranno essere applicati al caso che ci riguarda). Per fare alcuni esempi, si potrà attivare la procedura monitoria per rientrare in possesso di un oggetto che sia stato affidato in custodia e non restituito, oppure nel caso in cui un soggetto abbia acquistato un bene mobile, corrispondendo il prezzo ed abbia chiesto che gli venga recapitato a domicilio ma il venditore non lo abbia fatto. In altre parole, per poter utilizzare la procedura monitoria è necessario possedere un titolo dal quale risulti il proprio diritto di credito in senso ampio (credito è, ad esempio, anche il diritto alla consegna di un bene acquistato). Non potrà, invece, essere utilizzato il procedimento monitorio ove si debba accertare la violazione di un diritto in conseguenza della quale il soggetto istante abbia sopportato uno spossessamento. Ad esempio, ove un soggetto sia stato derubato di una cosa mobile determinata o in altro modo spossessato, si dovrà ricorrere ad una azione posta a tutela del possesso: in questo caso, infatti, la restituzione renderà necessaria la valutazione circa la tutela della situazione possessoria che si lamenta essere stata violata (ma potrà rendersi necessaria anche l'introduzione di un procedimento a tutela della proprietà, ove del caso). Sul punto è chiara la giurisprudenza ove afferma che: «L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dell'acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio» (Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2006, n. 6322). Per il caso che ci riguarda ha avuto modo di esprimersi la giurisprudenza di legittimità (anche se in epoca remota) affermando che: «Nel procedimento monitorio avente per oggetto la consegna di una cosa mobile non può non comprendersi il caso in cui la cosa mobile determinata, di cui si chiede la consegna, sia una chiave (nella specie, di accesso ad un terrazzo), poiché il giudice non è tenuto ad accertare preventivamente, ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, se l'immobile, cui inerisce la chiave, sia posseduto legittimamente o meno dal destinatario dell'ingiunzione. Tale accertamento, infatti, riguarda una questione diversa, che può essere introdotta col giudizio di merito conseguente all'opposizione, incombendo alle parti la dimostrazione dei rispettivi assunti secondo i principi che regolano l'onere della prova» (Cassazione civile, sez. II, 25 gennaio 1979, n. 567). Date queste premesse, nel caso indicato nel quesito, sembra che non vi sia alcuna controversia in merito alla violazione di un diritto dal quale nascerebbe il credito alla consegna della chiave (bene mobile determinato), pertanto si può ritenere che possa essere utilizzato il procedimento monitorio. Ove, infatti, si volesse introdurre un procedimento possessorio, si potrebbe incorrere in una carenza di interesse ad agire non sussistendo alcuna controversia in merito al diritto alla consegna del bene mobile. |