Distinzione tra la fattispecie del mutamento dell'appaltatore e quella del trasferimento d'azienda

26 Luglio 2021

In tema di distinzione della fattispecie del mutamento dell'appaltatore rispetto a quella del trasferimento d'azienda, il giudice richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “giova distinguere la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi e il trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili...

In tema di distinzione della fattispecie del mutamento dell'appaltatore rispetto a quella del trasferimento d'azienda, il giudice richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “giova distinguere la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi e il trasferimento di azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili.

E ciò perché la prima integra la seconda, regolata dall'art. 2112 c.c., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti; altrimenti ostandovi il disposto dell'art. 29, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l'ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 2001/23/CEE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda. Sicché non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore cessato al trasferimento automatico all'impresa subentrante”.

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