In G.U. il Decreto che definisce le modalità per lo stralcio automatico dei debiti fino a 5mila euro

La Redazione
03 Agosto 2021

Pubblicato nella Serie Generale n. 183 della Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021 il Decreto MEF del 14 luglio 2021 recante "termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010".
Pubblicato nella Serie Generale n. 183 della Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2021 il Decreto MEF del 14 luglio 2021 recante "termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010". Il Decreto da avvio ad una delle disposizioni del DL Sostegni, secondo cui sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L'art. 1 del decreto in questione sancisce delle nuove date, nello specifico:
  1. entro il 20 agosto 2021 l'agente della riscossione dovrà trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli indicati dall'art. 4, comma 9, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41.
  2. entro il 30 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, restituirà a quest'ultimo l'elenco dei soggetti di cui al comma precedente, segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell'allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4.
  3. entro il 31 ottobre 2021, verranno annullati i debiti per quei soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle entrate all'agente della riscossione.
  4. entro il 30 novembre 2021, inoltre, ai fini del discarico conseguente all'annullamento, l'agente della riscossione trasmetterà agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.

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