La consulenza tecnica preventiva è inammissibile se è impossibile conciliare l’intera controversia

Redazione Scientifica
03 Agosto 2021

Il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici..

Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare.

Tuttavia, se, “per la quantità di questioni controverse esistenti tra le parti, che non troverebbero soluzione con il mero accertamento medico che si chiede al Giudice di disporre, la consulenza tecnica preventiva non appare ammissibile, essendo evidente la preclusione, ab origine, di ogni efficacia conciliativa della stessa".

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.