Liquidazione del danno per eccessiva durata del processo: il giudice deve motivare, seppur sinteticamente

Redazione Scientifica
06 Agosto 2021

Il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione deve necessariamente fornire la motivazione, anche sintetica, dei criteri adottati per la liquidazione del danno non patrimoniale in riferimento al caso concreto. Tale onere motivazionale sussiste anche nel caso in cui la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura corrispondente al livello minimo del parametro liquidatorio.

La Corte d'Appello di Napoli accoglieva solo parzialmente l'opposizione avverso il rigetto della richiesta di condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento civile.
Il Collegio riteneva infatti fondata l'opposizione quanto alla determinazione del periodo di durata irragionevole, in considerazione della durata complessiva del procedimento pari a 19 anni e 7 mesi, con durata irragionevole di 14 anni. Veniva invece ritenuta infondata la doglianza relativa all'individuazione del valore base con cui calcolare il danno non patrimoniale, individuato nella misura di 400 euro. Secondo il giudice di merito, la scelta del moltiplicatore annuo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve decidere secondo i parametri di valutazione di cui alle lett. da a) a d) dell'art. 2-bis, comma 2, l. n. 89/2001.

La questione è dunque giunta all'attenzione della Corte di Cassazione. Tra le doglianze sollevate, merita particolare attenzione il motivo inerente alla nullità del provvedimento per anomalia motivazionale in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale per irragionevole durata del giudizio presupposto. Secondo il ricorrente infatti risulta carente la motivazione rispetto alla quantificazione del moltiplicatore annuo.

Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che il decreto che provvede sulla domanda di equa riparazione necessita di motivazione, anche sintetica, ciò per ragioni di concisione e speditezza. Anche laddove la liquidazione del danno non patrimoniale si attesti in misura corrispondente al livello minimo del parametro liquidatorio, è necessaria una sia pur sintetica indicazione del criterio adottato in riferimento al caso concreto.

Nella vicenda in esame, il rigetto della censura attinente alla non congruità del quantum di liquidazione risulta privo di adeguata motivazione da parte del giudice d'appello. Non emerge infatti il criterio con cui il primo giudice abbia ritenuto congruo il valore di 400 euro, pari al minimo della forbice prevista dal legislatore. Allo stesso modo, la corte d'appello, confermando tale opzione, non ha fornito alcuna motivazione, non essendo sufficiente il richiamo alla discrezionalità del giudice. Manca dunque qualsiasi indicazione del criterio di liquidazione adottato e i parametri legislativi richiamati astrattamente dal provvedimento non hanno alcun ancoraggio al caso concreto.

Per questi motivi, la Corte di legittimità accoglie la doglianza e cassa con rinvio la pronuncia impugnata.

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