13 Agosto 2021

I criteri di valutazione del danno in tema di diritto d'autore sono disciplinati dall'art. 158, l. n. 633/1941 e sono individuati nella c.d retroversione degli utili e nel c.d. prezzo del consenso. Il legislatore ha inteso la liquidazione secondo il prezzo del consenso come minimale mentre quella della retroversione degli utili ha un intrinseco significato anche sanzionatorio e permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito.

La Cassazione affronta una articolata vicenda tra diverse parti che sorge da una sentenza non definitiva del Tribunale di Milano dell'8 agosto 2008 che accertava il plagio di un'opera musicale e, con successiva sentenza del 17 aprile 2015, condannava al danno patrimoniale e non patrimoniale le parti soccombenti. Sentenza poi riformata dalla Corte di Appello di Milano che riduceva l'importo del risarcimento accertando come il Tribunale avesse errato nella concreta applicazione del criterio della retroversione degli utili di cui all'art. 158 l.d.a. in quanto non erano stati dedotti i costi sostenuti dagli appellanti per la promozione dell'opera musicale, dovendosi applicare il criterio ponderato e misurato con l'utilizzo dell'art. 1226 c.c.

La Suprema Corte si trova ad affrontare numerosi motivi di contestazione proposti dalle parti con il ricorso principale e i ricorsi incidentali.

Si sofferma, inoltre, sulle modalità di redazione del ricorso principale contestando la tecnica utilizzata dai procuratori e arrivando anche a “sanzionare” la scelta specificando in sentenza come in sede di liquidazione delle spese la Corte d'Appello «terrà conto anche della inadeguata tecnica redazionale del ricorso principale che ha reso più ardua la ricostruzione dei motivi proposti dalla predetta società».

Preliminarmente, poi la Corte ricorda i criteri previsti dall'ordinamento ai fini della liquidazione del risarcimento del danno da violazione del diritto d'autore.

Nello specifico richiama le regole speciali dell'art. 158 legge diritto d'autore (l. n. 633/1941):

1) Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227 c.c.

2) Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, c.c., anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3) Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Ne consegue che, per quanto al secondo punto, la norma prevede un duplice criterio della c.d. retroversione degli utili conseguiti e del c.d. prezzo del consenso, sempre nella cornice di una liquidazione equitativa del dannoex art. 1226 c.c..

Il legislatore ha inteso la liquidazione secondo il prezzo del consenso come minimale mentre quella della retroversione degli utili ha un intrinseco significato anche sanzionatorio e permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l'autore del plagio abbia in concreto conseguito.

La retroversione degli utili consiste nell'uso, in sede di liquidazione giudiziale del danno, del parametro dei profitti che l'autore della violazione al diritto d'autore abbia conseguito come immediata e diretta conseguenza dello sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno altrui. Risulta essere uno strumento per pervenire alla determinazione equitativa del danno, non per attribuire in modo acritico e matematico tutti i proventi riscossi.

Il prezzo del consenso è l'altro criterio proposto che richiama, al pari del precedente, la valutazione equitativa del danno offrendo una indicazione minimale sul quantum da liquidare secondo il riferimento al prezzo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica di quell'opera.

Nel merito della vicenda, la sentenza veniva cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano al fine di procedere con nuova liquidazione del danno, tenendo conto dei principi indicati e nello specifico: «il criterio della retroversione degli utili in tema di diritto l'autore, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: pertanto la somma così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, e, dall'altro lato, dell'autonomo contributo al successo dell'opera, così come realizzata e diffusa sul mercato dall'autore dell'illecito, per quanto tale successo dipenda dal lancio, propiziato dalla notorietà dell'interprete e dalle concrete capacità esecutive ed evocative del medesimo, tali da suscitare l'interesse del pubblico»;

«fra i “fattori di moderazione” dei profitti restituibili, alla stregua del criterio della retroversione degli utili, di cui all'art. 158 l. aut., vanno considerati i costi sostenuti dall'autore del plagio, il quale ha l'onere di fornire sul punto, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo, quali i bilanci, le scritture contabili, i contratti conclusi con i terzi ed ogni altro elemento utile allo scopo, potendo peraltro giudice disporre, al riguardo, idonea c.t.u., la quale dia conto dell'incidenza media dei costi sui ricavi nel settore di mercato considerato, nonché tenere conto, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.c., della condotta della parte inadempiente all'ordine emesso ex articolo 210 c.p.c.»;

«tra i “fattori di maturazione” dei profitti restituibili, alla stregua del criterio della retroversione degli utili, di cui l'articolo 158 legislatore, va considerato un autonomo contributo al successo dell'opera da parte dell'autore o degli altri autori dell'illecito, da accertare da parte del giudice, anche in via presuntiva, sulla base di indicatori quanto più obiettivi, come le vendite realizzate dal responsabile, anche per altre opere, entro un periodo di tempo significativo e sufficientemente esteso, e ciò in comparazione con quello dell'autore dell'opera plagiata, nel medesimo lasso temporale considerato, sia pure sfalsate nel tempo l'uno dall'altro».

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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