Le soffitte non partecipano al calcolo delle spese di riscaldamento
18 Agosto 2021
Le soffitte, separate dalle altre unità immobiliari facenti parte di un condominio, non raggiunte dal riscaldamento centralizzato, partecipano alle spese straordinarie effettuate per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento?
In generale si afferma che il sottotetto è l'ambiente di un edificio compreso tra l'ultimo solaio piano e il tetto: lo stesso che soffitta e, talora, sinonimo di mansarda (ma solo quando sia abitato). Premesso ciò, in giurisprudenza di merito è stato osservato che se, infatti, il sottotetto (mansarda) non è allacciato all'impianto centralizzato, l'assemblea non può addossare sul relativo titolare le spese di un servizio di cui questi non usufruisce. Inoltre, poiché l'impianto di riscaldamento in comunione tra i condomini termina laddove l'impianto centralizzato (condutture verticali) si dirama ai singoli appartamenti (condutture orizzontali), qualora in un alloggio manchi tale diramazione (e quindi non esista possibilità di fruire del riscaldamento condominiale), il proprietario non sarà contitolare dell'impianto centralizzato e non sarà tenuto alle spese necessarie per la relativa manutenzione (Trib. Milano, 14 dicembre 2015, n. 14135). Manca quindi il presupposto per l'attribuzione della proprietà (pro quota) e, dunque, il fondamento per l'obbligo di pagamento anche per le spese di manutenzione. In caso di contestazione, necessario munirsi di una perizia tecnica dalla quale si evinca, appunto, che la soffitta risulta slacciato dall'impianto centralizzato del condominio. Per i motivi esposti è illegittima l'eventuale delibera condominiale che addebita spese di riscaldamento al condòmino il cui alloggio non sia allacciato all'impianto di riscaldamento condominiale. In conclusione, così come già sostenuto dai tecnici in materia, la soffitta è un ambiente non riscaldato, quindi non facente parte del sistema edificio- impianto riscaldamento. Per tale motivo i proprietari delle soffitte, se proprietari solo delle stesse, non partecipano alla gestione dell'impianto di riscaldamento. Quindi ai proprietari non sono addebitabile né quote consumo, né le quote di manutenzione o mantenimento impianto. Non parteciperanno mai anche alle spese straordinarie dell'impianto, poiché non hanno proprietà coinvolte nel sistema edificio impianto di riscaldamento. |