La richiesta di risarcimento all'assicuratore è valida anche se priva di alcuni elementi previsti dalla legge?

Redazione Scientifica
26 Agosto 2021

In materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, il combinato disposto degli artt. 145 e 148 Cod. Ass. va interpretato nel senso che è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.

La Cassazione, con la sentenza n. 15445/2021, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale aveva inviato all'assicuratore del responsabile dell'indicente. Il Tribunale aveva così deciso in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 Cod. Ass. fosse priva di indicazioni circa l'attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l'avvenuta guarigione con postumi permanenti.

Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 Cod. Ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità e stimare il danno e formulare l'offerta.

Dunque, è irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 Cod. Sss., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore.

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