TAR Lazio: inammissibile la sospensione del d.l. 111/21 dove prevede per insegnanti e studenti universitari l'obbligo del Green pass

La Redazione
26 Agosto 2021

Il TAR Lazio dichiara inammissibile l'istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 111/2021 nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il Green pass.
Con ricorso al TAR del Lazio viene impugnato il d.l. n. 111 del 6 agosto 2021 – nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Tale disposizione entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2021, e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per il TAR del Lazio, la natura dell'atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l'inammissibilità del ricorso, non consentendo l'ordinamento l'impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario. Considerato inoltre - proseguono i giudici amministrativi - l'assenza di impugnazione contestuale di atti applicativi che del gravato decreto legge costituiscano concreta esecuzione, che sola potrebbe determinare l'ammissibilità del ricorso – limitatamente a tali atti – e consentire eventualmente di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale in ordine al contestato decreto legge; e considerato infine, conclude il TAR, che avverso eventuali successivi atti con i quali viene data applicazione alle contestate previsioni normative, lesive delle posizioni dei privati, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, il Tribunale amministrativo del Lazio dichiara inammissibile l'istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 111/2021 nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il Green pass.

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