Tabelle Milanesi e violenza sessuale: i termini della personalizzazione del danno biologico possono essere doppi?
27 Agosto 2021
Il danno biologico in ipotesi di reato plurioffensivo doloso. I genitori di una minore convenivano in giudizio lo zio paterno, al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati nei loro confronti, in seguito alla violenza sessuale e alle lesioni subite dalla figlia.
Il Il convenuto, già condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di violenza sessuale e lesioni, si costituiva in giudizio, contestando il quantum debeatur della pretesa fatta valere dai due genitori, esponendo che «la somma riconosciuta nella sentenza penale di condanna a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva dovesse ritenersi esaustiva di ogni pretesa vantata dai danneggiati dai reati per cui è intervenuta condanna».
Per ciò che attiene il danno non patrimoniale, si deve sottolineare che la richiesta della coppia ricomprende (oltre al danno iure proprio ed al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale) anche il danno biologico subito dalla figlia, nel quale si possono ricondurre non solo le lesioni accertate in Ospedale ma anche la «compromissione della vita di relazione e sessuale, oltre che del processo di formazione della personalità e identità della minore». Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la coppia richiede il risarcimento delle spese sostenute per le cure di psicoterapia intraprese dalla minore.
Sulla base di questi elementi, il CTU ha, quindi, accertato: «l'invalidità temporale parziale: - 1 anno al 35%; - 1 anno al 25%; oltre ad un danno biologico permanente stimato alla data della relazione peritale nella misura del 18%».
L'entità degli importi delle Tabelle Milanesi. Con riferimento al suddetto danno biologico, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di evidenziare che «la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l'ausilio delle Tabelle Milanesi, costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso concreto» (Cass. civ. n. 12408/2011). Ne consegue che «l'entità degli importi previsti dalle Tabelle Milanesi può essere personalizzata laddove il caso concreto presenti peculiarità che richiedano di discostarsi, in aumento o in diminuzione, rispetto agli importi ivi indicati, i quali costituiscono la sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto sinistri che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero - al più - integrano gli estremi di un reato colposo».
Nel caso di specie, in presenza di plurimi reati dolosi, non vi sarebbe alcun dubbio sulla maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche subite dalla minore rispetto a «quelle generalmente patite nei casi oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano».
Il criterio utilizzato dal giudice di merito. Per tutti questi motivi il giudice di merito ritiene opportuno «procedere ad una personalizzazione del danno biologico nei termini pressoché doppi della personalizzazione massima prevista dalla Tabella Milanese in materia di danno biologico, sia temporaneo che permanente, e da applicarsi sui valori compensativi sia dei pregiudizi dinamico-relazionali sia della sofferenza interiore. Tenuto conto dei parametri indicati nelle Tabelle Milanesi del 2021, nonché delle risultanze della CTU medico-legale sopra richiamate». E conclude sottolineando che «il danno biologico» subito dalla vittima deve «essere liquidato in complessivi euro 43.750 per inabilità temporanea, compresa la personalizzazione (quindi tenendo conto di circa euro 200 pro die di inabilità totale)»; e «il danno biologico permanente deve essere liquidato nella complessiva somma di euro 129.454,00».
Il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale. Osserva il Tribunale che «a fronte di illeciti dolosi pluri-offensivi di diversi diritti della vittima il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del bene-salute non esaurisce i pregiudizi non patrimoniali conseguenti all'illecito, dovendosi in questi casi procedere ad un'autonoma e separata liquidazione del diverso danno non patrimoniale patito dal danneggiato. Nel caso in esame, i reati per cui è intervenuta condanna, nella specie violenza sessuale e lesioni personali, hanno causato non solo una lesione - permanente e temporanea - all'integrità psicofisica della minore, bensì anche la lesione del diritto all'autodeterminazione sessuale», che il Tribunale liquida nella complessiva somma di Euro di 80.000,00.
Il danno patito iure proprio da entrambi i genitori. Ritiene il Tribunale che «il fatto lesivo commesso in danno di un soggetto esplica i propri effetti anche nell'ambito del rapporto familiare. L'abuso sessuale patito da un minore crea indubbiamente un danno anche ai suoi genitori». E, dunque, il convenuto deve risarcire anche il danno non patrimoniale subito dai genitori, in quanto «normale effetto del fatto illecito ai sensi dell'art. 1223 c.c.», danno che viene liquidato nella complessiva somma di Euro 60.000,00, in favore di entrambi i genitori in solido.
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