Sospensione da parte dell’ordine professionale di sanitario non vaccinato

La Redazione
30 Agosto 2021

Il TAR di Lecce respinge l'istanza di cautela monocratica del dipendente di una struttura sanitaria che non si è sottoposto all'obbligo di vaccinazione ai sensi del d.l. n. 44/2021 affermando come l'Amministrazione abbia correttamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario...

Il caso. La dipendente di una struttura sanitaria aveva impugnato la nota dell'Ordine dei medici di Brindisi relativa alla sospensione ex lege dal lavoro ai sensi del d.l. n. 44 del 1° aprile 2021 convertito in l. n. 76/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19…” per il mancato adempimento dell'obbligo di vaccinazione (che determina in via automatica e diretta gli effetti della sospensione del sanitario senza alcuna discrezionalità dell'amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all'eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni).

Sospensione da parte dell'ordine professionale di sanitario non vaccinato. Il TAR di Lecce, con riferimento al periculum in mora prospettato dalla ricorrente, ovvero alla omessa ricollocazione lavorativa, ricorda come l'art. 4 co. 10 del citato d.l. n. 44/2021 riserva l'adibizione d'ufficio ad altre e diverse mansioni solo all'ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l'esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi – proseguono i giudici amministrativi - del tutto differente da quella in esame, in quanto caratterizzata da atteggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente, mentre, al contrario, la ricorrente avrebbe viceversa tenuto una condotta dilatoria e non collaborativa, tale da precludere all'amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l'obbligo vaccinale.

Considerato, conclude il TAR, che comunque l'Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo e considerato che è comunque in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all'obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio della professione ex art. 4 comma 1 d.l. citato, e considerato infine che - entro i limiti decisionali connessi alla fase cautelare monocratica - nel giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la posizione della ricorrente e il diritto dell'individuo, debbono ritenersi decisamente recessivi rispetto all'interesse pubblico sotteso alla normativa di cui trattasi, nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia da COVID-19, che deve costituire il parametro di lettura della normativa medesima, respinge l'istanza di cautela monocratica.

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