Assunzione del lavoratore durante il blocco dell'attività datoriale causa Covid-19: la retribuzione è dovuta

Teresa Zappia
30 Agosto 2021

Accordo transattivo durante il periodo di blocco di alcune attività imprenditoriali a causa dell'emergenza epidemiologica: se il datore, al fine di porre termine alla lite, ha prestato consenso all'assunzione del lavoratore, potrà contestare l'impossibilità temporanea della prestazione connessa al blocco suddetto, rifiutando di corrispondere la retribuzione?

Accordo transattivo durante il periodo di blocco di alcune attività imprenditoriali a causa dell'emergenza epidemiologica: se il datore, al fine di porre termine alla lite, ha prestato consenso all'assunzione del lavoratore, potrà contestare l'impossibilità temporanea della prestazione connessa al blocco suddetto, rifiutando di corrispondere la retribuzione?

A partire dal d.P.C.M. 11 marzo 2020, per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 è stata disposta la sospensione di alcune attività imprenditoriali, il che ha comportato l'impossibilità giuridica, totale e temporanea, di svolgimento delle stesse durante il periodo di vigenza della normativa sopra richiamata.

Conseguentemente le prestazioni lavorative dei dipendenti, nel medesimo arco temporale, erano oggettivamente impossibili, non potendo il datore accettarne l'esecuzione in ragione della sospensione normativa della propria attività.

In linea generale, in applicazione dell'art. 1464 c.c., nei contratti a prestazioni corrispettive - nei quali rientra il contratto di lavoro subordinato - la parte liberata dalla propria obbligazione per sopravvenuta impossibilità – nel caso di specie il lavoratore - non può chiedere la controprestazione (i.e. la corresponsione della retribuzione), e deve restituire quella che abbia eventualmente già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

Tuttavia diverso è il caso in cui l'impossibilità della prestazione non è sopravvenuta a rapporto di lavoro in essere, essendo l'assunzione avvenuta in un momento in cui il blocco dell'attività datoriale era già esistente.

Sebbene l'impossibilità alla prestazione sia assoluta, in tale ipotesi mancherebbe l'ulteriore requisito legale della sopravvenienza, essendo la causa della impossibilità precedente l'insorgere in capo al datore dell'obbligo di retribuzione.

Ne consegue che, laddove le parti non abbiano differito la produzione degli effetti dell'accordo al momento del venir meno del blocco dell'attività datoriale, non può trovare applicazione l'art. 1464 c.c., né può ritenersi che la disciplina pattizia voluta dalle parti sia in violazione della corrispettività tipica del negozio, atteso che nella fattispecie la stipulazione del contratto di lavoro ha risposto altresì ad all'esigenza conciliativa della controversia giudiziale in essere, ragione normalmente estranea alla fattispecie classica.

Cfr.: Tribunale Roma, Sez. IV-Lavoro, n. 6569/2021.

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