Protezione internazionale: cosa accade se viene superato il «termine annuale» per la decisione del ricorso?

Redazione scientifica
03 Settembre 2021

Il termine annuale previsto dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 per la decisione, composto da quello di quattro mesi per il giudizio dinanzi al Tribunale e di quello di sei mesi per il giudizio di legittimità, ha natura meramente ordinatoria. Il superamento parziale o totale dei termini prescritti non è idoneo a determinare alcuna conseguenza sulla validità dei provvedimenti emessi.

In un procedimento in materia di protezione internazionale, il ricorrente deduceva in sede di legittimità la violazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, per essersi il processo protratto per oltre un anno dalla data del deposito del ricorso.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, affermando il seguente principio di diritto: «In materia di protezione internazionale, il termine annuale previsto complessivamente dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 per la

decisione, composto da quello di quattro mesi per il giudizio dinanzi al Tribunale e di quello di sei mesi per il giudizio di legittimità, ispirato alla necessità di definire tali procedure con urgenza, ha natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria che dovrà essere trasfusa, come criterio di priorità nei progetti organizzativi degli uffici giudicanti. Tuttavia il superamento parziale o totale dei termini prescritti, non è idoneo a determinare alcuna conseguenza sulla validità dei provvedimenti emessi».

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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