Ramo d'azienda non preesistente ed interesse del lavoratore ceduto al suo accertamento
06 Settembre 2021
Il lavoratore che abbia di fatto svolto la propria prestazione presso il cessionario, conserva l'interesse ad impugnare la cessione del ramo di azienda ove asserisca la non preesistenza dello stesso?
L'elemento costitutivo rappresentato dall'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto deve essere letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza dello stesso: il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere, autonomamente dal cedente, il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
Il lavoratore ceduto ha interesse a che venga accertata l'inconfigurabilità di un ramo d'azienda relativamente al complesso di beni oggetto del trasferimento e, conseguentemente, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, trovando applicazione l'art. 1406 c.c.
Per il lavoratore, infatti, in quanto creditore della prestazione retributiva, non è indifferente il mutamento della persona del debitore-datore il quale può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti.
L'interesse al suddetto accertamento non viene meno per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative a favore del cessionario, ciò non integrando un'accettazione implicita della cessione del contratto.
Analogamente permane l'interesse all'accertamento anche in seguito ad eventuali vicende risolutive del rapporto con il cessionario.
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