Opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità e (mancato esperimento della) mediazione

Redazione scientifica
07 Settembre 2021

Quando l'azione viene dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il giudizio si deve concludere con una pronuncia in rito che come tale non è adatta a far perdere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa a norma dell'art. 665 c.p.c.

A seguito di atto intimazione di sfratto per morosità notificato dai signori (omissis) alla signora (omissis), il Tribunale disponeva ex

art. 665 c.p.c.

il provvisorio rilascio dell'immobile locato dai signori (

omissis

) alla signora (

omissis

) entro il 9 marzo 2021, con

riserva delle eccezioni di parte intimata

, disponendo il mutamento del rito e l'espletamento del tentativo di mediazione entro 15 giorni, fissando udienza

exart. 420 c.p.c.

In tale occasione, i procuratori davano atto di non aver espletato il tentativo di mediazione e, pertanto, il giudicante fissava udienza di p.c. e lettura del dispositivo al 30 giugno 2021, in cui la causa veniva decisa.

In motivazione, il Tribunale ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità delle domande formulate nel giudizio, senza esaminarle nel merito, atteso che «entrambe le parti hanno dichiarato di non aver proposto il tentativo obbligatorio di mediazione imposto dall'art. 6 d.lgs. 28/2010 a pena di improcedibilità» e che «l'improcedibilità può essere rilevata d'ufficio».

Con riferimento poi all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c., il Tribunale, conformandosi ad un orientamento più volte ribadito dalle corti di merito (cfr. Trib. Alessandria, 29 gennaio 2018, Trib. Bologna 17 novembre 2015, Trib. Roma, 23 febbraio 2017), ha rilevato che «l'improcedibilità del giudizio a cognizione piena travolge tutte le domande delle parti che siano ulteriori rispetto alla domanda di rilascio dell'immobile». Ciò in quanto «il provvedimento anticipatorio di condanna al rilascio è sottoposto alla condizione risolutiva consistente nella pronuncia di successiva sentenza di merito negativa, mentre la declaratoria di improcedibilità opera in rito».

In conclusione, «quando l'azione viene dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, il giudizio si deve concludere con una pronuncia in rito che come tale non è adatta a far perdere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza provvisoria di rilascio emessa a norma dell'art. 665 c.p.c.».