Ascolto del minore (infradodicenne) nei procedimenti di divorzio
08 Settembre 2021
Il Tribunale di Treviso pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra S.V. e M.A, affidando i figli minori An. E F. in via condivisa ad entrambi i genitori. La Corte d'appello rigettava l'appello proposto dalla madre S.V. avverso tale sentenza. Quest'ultima censurava in sede di legittimità la sentenza della Corte territoriale per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente in relazione ad un fatto decisivo per la controversia, avendo il giudice di seconde cure invalidamente omesso di motivare circa l'audizione del minore infradodicenne An., capace di discernimento.
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, atteso che «l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996…» (Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1474). «L'audizione del minore (omissis), capace di discernimento, » pertanto, « costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età dal minore si approssima a quelladei (omissis), oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascoltonon solo se ritenga il minore (omissis) incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascoltoeffettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un espertoal di fuori di detto incarico, atteso che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio» ( Cass. civ., 24 maggio 2018, n. 12957).
Nel caso specifico, la Corte d'appello ha violato la prescrizione normativa dell'ascolto del minore, atteso che «vi è stata una chiara volontà del minore An. di convivere con la madre e tale volontà non è stata apprezzata nella relazione depositata dal CTU, sulla base di valutazioni che sono state fatte proprie dai giudici di primo e secondo grado». Inoltre, questi ultimi non hanno disposto l'ulteriore audizione del minore, sentito dal CTU su delega del tribunale (sulla base della considerazione che essa avrebbe esposto il minore «ad ulteriori e inopportune sollecitazioni»), così non rispettando la «valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore ai fini della decisione che lo concerne», nè argomentato in modo da ritenere tale verifica compiuta. |