Controversie aventi ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali: come si determina il valore della causa?

Redazione scientifica
09 Settembre 2021

Nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, deve escludersi che il valore della causa debba determinarsi in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso.

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da alcuni condomini volta ad ottenere la declaratoria di nullità o annullamento delle delibere condominiali, condannando gli attori alla rifusione delle spese in favore del Condominio. La Corte d'appello rigettava l'appello proposto dai condomini B.F. e B.S. avverso la sentenza del Tribunale e accoglieva l'appello incidentale proposto dal Condominio. B.F. proponeva ricorso per cassazione, contestando la liquidazione delle spese del giudizio, avuto riguardo al valore della causa, ritenuto erroneamente indeterminabile dalla Corte territoriale.

La Corte ha ritenuto infondate le censure prospettate dal ricorrente, atteso che

«l'interpretazione secondo cui nella controversia tra un condomino ed il condominio avente ad oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, il valore della causa dovrebbe determinarsi in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso, non tiene conto che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce un effetto caducatorio unitario, che opera, e non potrebbe essere diversamente, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione (Cass. civ., n. 12633/1991). Ciò è tanto più vero nei casi in cui il condomino, impugnando una deliberazione assembleare, denunci una pluralità di vizi che possono determinarne l'invalidità, e quindi proponga contestualmente una pluralità di domande giudiziali, che hanno in comune il petitum (la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti, e l'oggetto dell'accertamento non sia suscettibile di stima economica. In questi casi, evidentemente, la causa ha valore indeterminabile (Cass. civ., n. 15434/2020, in sede di regolamento di competenza in materia di impugnazione di delibera condominiale)».

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