Il trattamento economico di malattia cede il passo all'indennità di integrazione guadagni in caso di sospensione dell'attività dell'azienda, ma non di orario

09 Settembre 2021

Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva...
Massima

Anche se l'art. 3 della l. n. 464 del 1972, disponendo che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, si riferisce soltanto alla cassa integrazione straordinaria, mentre analoga disposizione non è prevista per la cassa integrazione ordinaria, tuttavia, quando l'intervento ordinario della cassa si riferisce ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva, e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, sussiste una piena identità di "ratio", che consente di estendere a quest'ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché l'eventuale integrazione contrattualmente prevista (Fonte: CED della Cassazione).

Il caso

Con l'ordinanza in esame la Cassazione conferma, nella sostanza, l'impugnata sentenza d'Appello, che aveva respinto le pretese avanzate dalla ricorrente lavoratrice, la quale, oltre a denunciare, sotto vari profili, la invalidità dell'accordo transattivo raggiunto con l'azienda, richiedeva il pagamento delle differenze retributive conseguenti alla asserita “illegittima collocazione in Cig nella sospensione del rapporto di lavoro per malattia, per ritenuta applicabilità della sostituzione dell'indennità giornaliera per essa prevista con quella di CIG”.

In questa sede si rivolge l'attenzione proprio all'aspetto appena enunciato, tralasciando invece i motivi di ricorso per asserita nullità dell'accordo transattivo, i quali, pur interessanti, rilevano più in una prospettiva civilistica, volta a definire i requisiti del contratto di cui all'art. 1965 e ss. cod. civ.

La questione

In pratica, la questio iuris sottesa alla vicenda può essere sintetizzata nei seguenti interrogativi: come si atteggia il rapporto fra le due diverse fattispecie di sospensione del rapporto di lavoro - malattia e Cig - nel caso in cui vengano anche parzialmente a sovrapporsi? Più nello specifico, il lavoratore assente per malattia vede mutare il suo titolo di assenza dal lavoro – e il relativo trattamento economico – nel caso in cui l'attività aziendale venga sospesa o ridotta per accoglimento di domanda di Cig avanzata dalla azienda?

In generale, in ordine al rapporto fra diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro, vale il criterio comune secondo cui se è in atto una causale di sospensione, il sopravvenire di una diversa, ulteriore causale resta privo di effetti (per es. il lavoratore in aspettativa per incarichi politici, sindacali, ecc., ove si ammali, non vede convertirsi il suo titolo di assenza). Tuttavia, tale principio soffre più di un'eccezione, sia per effetto di apposite norme di legge (come nel caso in questione), sia per effetto di interventi di ermeneutica giurisprudenziale, come nel caso di malattia durante le ferie.

La fattispecie in esame è oggi disciplinata dall'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 148/2021 – collocato fra le disposizioni generali in tema di integrazione guadagni (Titolo I, Capo I), riguardando quindi sia la Cigo che la Cigs – ai sensi del quale “Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

Nel caso de quo, tuttavia, la controversia aveva preso avvio nel 2012, in vigenza del pregresso regime di cui all'art. 3 L. n. 464/1972, ora abrogato, il quale, al comma 2, con espresso riguardo alla sola integrazione guadagni straordinaria, similmente disponeva che “Il trattamento [di integrazione guadagni] … sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori della assicurazione contro le malattie”.

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Proprio in applicazione di tale norma, la Cassazione n. 16382/2021 ha ritenuto non fondata la denuncia, della lavoratrice ricorrente, di illegittimità del suo collocamento in CIG ordinaria in periodo di sospensione della sua prestazione per malattia. Denuncia evidentemente correlata alla maggior copertura economica che l'indennità di malattia assicura al lavoratore (grazie anche alla integrazione a carico del datore di lavoro), rispetto al trattamento di integrazione salariale.

Al riguardo, il Giudice di legittimità, nel confermare la sentenza di appello (e in via di continuità con un indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare: v. per es. Cass. 13 giugno 1987, n. 5219), ha anzitutto affermato che il criterio fissato nell'art. 3, L. 464 cit., sebbene reso espresso dal legislatore con riguardo alla CIG straordinaria, risulta riferibile anche alla CIG ordinaria “quando l'intervento ordinario si riferisca ad un'ipotesi di sospensione dell'attività produttiva e non già di mera riduzione dell'orario lavorativo, posto che sussiste una piena identità di ratio”.

Precisa ulteriormente la Cassazione che il richiamato “criterio di sostituzione”: i) investe non solo l'indennità giornaliera di malattia a carico dell'Inps, ma anche l'eventuale integrazione contrattualmente prevista; ii) trova applicazione sia nel caso in cui la malattia insorga durante la sospensione dal lavoro per Cig, sia nel caso in cui la malattia sia anteriore; tale effetto espansivo viene fondato sulla “prevalenza della lex specialis, rappresentata dal complesso normativo della C.I.G., sulla lex contractus (articolo 2110 c.c. e fonti di derivazione), oltre che della speciale disposizione della L. n. 464 del 1972, articolo 3, interpretata come sopra indicato”.

Le sentenze di Cassazione, di identico contenuto, succedutesi in materia, di cui quella in commento è epigona, sono state, per così dire, integrate in via di prassi dall'Inps, ente preposto alle relative tutele previdenziali, il quale – sviluppando i dicta giurisprudenziali e con riguardo alle varie possibili situazioni – ha fissato ulteriori canoni di dettaglio.

Anzitutto va considerato il caso di intervento di Cig (non già per sospensione a zero ore di attività, bensì) per riduzione dell'orario di lavoro, in ordine al quale la giurisprudenza, come visto, sebbene senza approfondirne i contenuti, ha ritenuto la non operatività del criterio di prevalenza del trattamento economico di integrazione guadagni su quello di malattia (a dispetto della ampiezza e genericità della normativa di legge).

In applicazione di ciò, l'Inps, sulla scia di precedenti interventi (Circolare n. 82 del 2009), ha anche di recente affermato (circolare n. 197/2015, successiva al Jobs Act) che “se l'intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell'attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia”. Indicazione questa che deve ritenersi valida sia per il caso in cui la malattia abbia avuto inizio anteriormente, sia che abbia inizio successivamente all'intervento di integrazione guadagni. Con riguardo a questa ultima evenienza, per esempio, nel caso di riduzione dell'attività a mezza giornata, se il lavoratore si ammala avrà diritto, per l'intera giornata, al trattamento di malattia.

Anche l'ipotesi di Cig per sospensione a zero ore dell'attività lavorativa ha formato oggetto di ulteriori elaborazioni da parte dell'Inps, in riferimento al caso in cui lo stato di malattia preceda l'inizio della sospensione. Al riguardo, argomenta l'Istituto che il richiamato criterio di sostituzione (dell'indennità di malattia da parte del trattamento di integrazione guadagni) si applica solo nel caso in cui “la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività; […] qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione”.

Osservazioni

A ben vedere, nel caso considerato vengono a confrontarsi due differenti ordini di interessi – quello correlato alla assenza dal lavoro per malattia e quello relativo alla sospensione/riduzione di attività produttiva – che, sebbene coinvolgano, nel complesso, entrambe le parti del rapporto di lavoro, afferiscono, più direttamente, l'uno alla sfera individuale del lavoratore, l'altro alla dimensione complessiva dell'attività imprenditoriale.

Al riguardo, attraverso l'assicurazione per malattia il lavoratore (cui è anzitutto garantita la conservazione del posto di lavoro) viene a beneficiare di una copertura economica per la relativa durata; attraverso l'intervento della Cassa integrazione guadagni, è la azienda - quale insieme - a essere tutelata, essendo messa in condizione di preservare la sua capacità produttiva in presenza di eventi che comportano, in via temporanea, una necessaria riduzione/sospensione dell'attività lavorativa.

In funzione di ciò appare evidente come l'intervento di ammortizzazione sociale, nei casi si correli a una sospensione generalizzata dei rapporti di lavoro (in una data unità produttiva), abbia connotati di ampiezza e radicalità tali da farlo ritenere dominante e assorbente rispetto alla causale di assenza dal lavoro che giustifica il trattamento (individuale) di malattia del singolo.

Tale pare essere quindi il fondamento della disciplina legislativa – oggi contenuta nell'art. 3, comma 7, D.lgs. n. 148/2015 – giusta la quale, nel caso considerato, il trattamento di integrazione salariale sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, anche se la malattia abbia decorrenza anteriore.

Appare peraltro sostanzialmente coerente con tali premesse circoscrivere il considerato “effetto sostitutivo” al solo caso di generale sospensione di attività, risultando quindi fondati i distinguo introdotti dall'Ente previdenziale il quale, come visto, sempre con riguardo alla malattia avente decorrenza anteriore, ha affermato la prevalenza del titolo di sospensione antecedente (appunto malattia) “qualora non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene”.

In conclusione, va anche detto che la medesima disciplina (art. 3 cit.) e prassi applicativa – valida anche per il Fis (Circolare Inps n. 130 del 2017) – va riferita anche ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 e ss. D.lgs. n. 148/2015, in forza del rimando contenuto nell'art. 30, ultimo periodo, ai cui sensi “all'assegno ordinario dei Fondi [per riduzione e sospensione di attività] si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie”.

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