Liquidazione dei compensi professionali e successione delle tariffe forensi

Redazione scientifica
10 Settembre 2021

In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione.

Il giudizio trae origine dalla richiesta di compensi professionali proposta dall'avv. G.I. nei confronti di una società a responsabilità limitata. Per quanto d'interesse, l'avv. G.I. censurava in sede di legittimità la sentenza della Corte territoriale che, nel liquidare in suo favore la somma di euro 6130,05, aveva ritenuto applicabile il d.m. 140/2012, nonostante il rapporto di mandato fosse sorto prima dell'entrata in vigore del citato decreto e si fosse esaurito prima della sua entrata in vigore.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, ribadendo il consolidato principio secondo cui «in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti». (Cass. civ., n. 30529/2017; Cass. civ., n. 18680/2017). Ebbene, nel caso di specie, la corte di merito ha accertato che le prestazioni professionali erano state rese all'avv. G.I. anche dopo l'entrata in vigore del d.m. 140/2012 e che quindi l'attività era stata esaurita nel vigore della nuova normativa.

Tratto da: www.dirittoegiustizia.it

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