Esclusa la litispendenza tra due giudizi relativi all'impugnazione per ragioni diverse del medesimo licenziamento

La Redazione
13 Settembre 2021

Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso.

Un licenziamento, due impugnazioni. La Corte d'Appello di Bologna procedeva alla riunione di due procedimenti entrambi aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato ad un lavoratore e confermava la decisione di prime cure di accoglimento della seconda domanda proposta dal lavoratore. Veniva respinta l'eccezione della parte datoriale incentrata sulla violazione del ne bis in idem.

I motivi addotti con le due domande erano infatti diversi, nonostante il petitum fosse il medesimo.

Proprio su questo punto si fonda il ricorso in Cassazione proposto dal datore di lavoro invocando la nullità della pronuncia della Corte territoriale.

Petitum e causa petendi. Fermo restando che il giudice di merito ha correttamente escluso la configurabilità della litispendenza tra le due cause, risulta fondato la censura relativa all'improponibilità di plurime azioni avverso il medesimo atto di licenziamento, anche prima della formazione del giudicato su una delle domande proposte.

Ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale sul tema (v. in particolare Sez. unite, 16 febbraio 2017, n. 4091/2017), il Collegio giunge infatti ad affermare il principio di diritto secondo cui «non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto la impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento.

Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso». La sentenza impugnata viene dunque cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto l'impugnazione della seconda istanza del lavoratore, in quanto il secondo ricorso non poteva essere proposto.

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