Comunicazione opzione del cd. "bonus facciate"

Matteo Pillon Storti
21 Settembre 2021

Il proprietario di un immobile ha effettuato, ad aprile 2021, una serie di lavori di tinteggiatura della facciata esterna dell'immobile stesso. Ricorrendone i requisiti decide di beneficiare del cd. “bonus facciate”, attraverso lo sconto in fattura. Si chiede: per usufruire del bonus facciate tramite lo sconto in fattura è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate la propria scelta in merito? Al fine di beneficiare del bonus facciate è necessario richiedere il visto di conformità ad un professionista abilitato?

Il proprietario di un immobile ha effettuato, ad aprile 2021, una serie di lavori di tinteggiatura della facciata esterna dell'immobile stesso. Ricorrendone i requisiti decide di beneficiare del cd. “bonus facciate”, attraverso lo sconto in fattura. Si chiede: per usufruire del bonus facciate tramite lo sconto in fattura è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate la propria scelta in merito? Al fine di beneficiare del bonus facciate è necessario richiedere il visto di conformità ad un professionista abilitato?

L'art. 1, comma 219 L. 160/2019 ha introdotto il cd. “bonus facciate”, ossia una speciale detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, inclusi i lavori di sola pulitura o tinteggiatura.

Gli immobili interessati dal bonus in questione sono quelli già esistenti, ubicati nelle zone A e B ex “DM lavori pubblici n. 1444 del 2/4/1968” o zone assimilate.

La detrazione fiscale deve essere ripartita in dieci rate annuali, senza però limiti di detrazione e/o di spesa.

Come per altre agevolazioni fiscali (es. bonus 110%), anche in merito al bonus facciate è prevista la possibilità di trasformare la detrazione fiscale in questione in uno sconto in fattura (subordinato al raggiungimento di un accordo in tal senso fra il contribuente e l'impresa che ha svolto il lavoro edile) oppure in un credito d'imposta da cedere ad un soggetto terzo (anche una banca).

Al fine della trasformazione suddetta è necessario che il contribuente esprima una precisa opzione in tal senso. Al fine, infatti, di vedersi riconosciuto lo sconto in fattura, oltre al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge, è necessario che il contribuente presenti all'Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione dell'opzione, di cui al Provvedimento n. 283847 del 8 agosto 2020.

Il mancato invio del modello suddetto rende inefficacie, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'opzione stessa, il che comporta il mancato riconoscimento del credito d'imposta in capo al fornitore o al destinatario della cessione del credito.

L'invio del modello deve essere fatto esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura denominata “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e superbonus” e inviando la stessa tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'AdE.

La comunicazione può essere inviata direttamene dal contribuente oppure da un intermediario abilitato, appositamente delegato (es. dottori commercialisti).

L'invio della comunicazione in questione deve avvenire entro il giorno 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto al “bonus facciate”. Solo in merito alle spese sostenute nel 2020, la scadenza della presentazione del modello era fissata al 15 aprile 2021.

In merito infine all'ultimo aspetto del quesito si fa presente che il cd. “visto di conformità”, rilasciato da un professionista abilitato, non è previsto per il “bonus facciate”, essendo obbligatorio solo per il cd. “Bonus 110%”.